IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n.1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e
19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Vista la legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  in  particolare
l'art.1, comma 355, sul  reclutamento,  tra  l'altro,  di  magistrati
contabili e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n.  112,  convertito  dalla
legge  6  agosto  2008   n.133,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    Visto il decreto legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ed  in  particolare
l'art. 11-bis che autorizza la Corte dei conti ad  avviare  procedure
concorsuali per l'assunzione di magistrati fino al numero massimo  di
25 unita'; 
    Visto il DPCM in  data  10  ottobre  2017  di  autorizzazione  ad
assumere personale di magistratura; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
n. 25 unita' di personale; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nelle adunanze del 30 -  31  gennaio  2018,  27
febbraio 2018, 13 - 14 marzo 2018 e 27 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli  ed  esami,  a  venticinque
posti  di  referendario,  di  cui  cinque  riservati   ai   candidati
appartenenti alle categorie indicate  nell'articolo  2  in  possesso,
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del  diploma
di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o
di altro titolo di studio equipollente ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    2.  Il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  sara'  elevato  a
trentaquattro una volta appostate le relative risorse finanziarie  in
bilancio. A seguito dell'elevazione, i  posti  riservati  di  cui  al
comma precedente saranno pari a sette unita'. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    4. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  alle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in  Roma  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.