IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Vista la legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  legge  di
bilancio per il 2018 e, in particolare, l'art. 1, commi da 961 a 981,
concernenti  misure  dirette  ad   agevolare   la   definizione   dei
procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di
cassazione; 
    Visto l'art. 1, commi 962 e 963, della medesima legge n. 205  del
2017, secondo cui, ai fini di quanto previsto dal citato  comma  961,
si procede alla nomina, in via straordinaria e  non  rinnovabile,  di
magistrati  ausiliari  nel  numero  massimo  di  cinquanta,  per   lo
svolgimento di servizio onorario, prevedendosi che  i  medesimi  sono
nominati  con  decreto   del   Ministro   della   giustizia,   previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
formulata dal consiglio direttivo della  Corte  di  cassazione  nella
composizione integrata a norma dell'art. 16 del  decreto  legislativo
27 gennaio 2006, n. 25. 
    Visto l'art. 1, comma 968, della n. 205 del 2017, secondo cui  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura, determina,  con  proprio  decreto,  le  modalita'  e  i
termini di presentazione della domanda; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il Codice in materia di protezione dei  dati  personali  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Sentito il Consiglio superiore della magistratura,  che  ha  reso
delibera nella seduta del 21 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente decreto, nel definire le modalita' e i termini  di
presentazione delle domande, regola la procedura di selezione per  la
nomina,  in  via  straordinaria  e  non  rinnovabile,  di  magistrati
ausiliari nel numero massimo di  cinquanta,  per  lo  svolgimento  di
servizio onorario presso la Corte di cassazione. 
    2. I giudici ausiliari sono assegnati all'ufficio del  massimario
e del  ruolo  della  Corte  per  essere  destinati  esclusivamente  a
comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti  i  procedimenti
civili in materia tributaria.