IL DIRETTORE GENERALE per gli affari generali e del personale Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 - «Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni»; Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Ritenuto di dover precisare che si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con il quale e' stata disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999 n. 509; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell'inidoneita' psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri; Visto il vigente Contratto integrativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 1, commi: 565 con il quale «Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita' in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unita' di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80 unita' nel 2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020; 566 con il quale «In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»; 567 «In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»; Considerato che, per le indifferibili esigenze degli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, si e' reso, finora, necessario procedere allo scorrimento delle graduatorie RIPAM Abruzzo; Ritenuto, peraltro, che, per le esigenze indicate al predetto comma 565 ed in particolare per svolgere le necessarie ed indifferibili attivita' in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli, si ritiene necessaria l'indizione di apposito concorso specialistico; Esperiti gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, da svolgersi in Roma, per l'assunzione di 148 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale «Ingegnere-Architetto» - nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da assegnare presso le seguenti sedi: Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: posti 11; Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: posti 6; Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli: posti 9; Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia: posti 5; Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e Savona: posti 4; Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: posti 5; Verona e sezioni di Vicenza, Rovigo e Padova: posti 7; Bologna e sezioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli-Cesena: posti 7; Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: posti 6; Ancona e sezioni di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino: posti 5; Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: posti 14; L'Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: posti 4; Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: posti 5; Lucca e sezioni di Pisa, Livorno e Massa Carrara: posti 5; Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: posti 4; Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: posti 8; Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia: posti 20; Palermo: posti 1; Catania: posti 1; Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: posti 4; Bari e sezioni di Foggia e Matera: posti 9; Lecce e sezioni di Taranto e Brindisi: posti 4; Reggio Calabria e sezioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia: posti 4. E' prevista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi a concorso a favore del personale interno, appartenente all'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno. Sono previste, ove applicabili, le riserve di posti indicate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, quelle indicate dal decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati senza demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve indicate nel presente articolo, oppure che risulteranno essere in possesso di titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa vigente dovranno farne espressa dichiarazione, pena la mancata presa in considerazione del relativo titolo, nella domanda di partecipazione al concorso. Si terra', altresi', conto delle preferenze a parita' di merito previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 citato nelle premesse, graduate secondo l'ordine stabilito dalla norma citata. In caso di ulteriore parita' sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'.