IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147 che prevedono disposizioni relative al personale del gruppo sportivo del medesimo corpo; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento - tra l'altro - nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'art. 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto», convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' stato autorizzato ad avviare, tra l'altro, la procedura per il reclutamento di dieci unita' di vigili del fuoco, da destinare ai Gruppi sportivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto dipartimentale del 4 dicembre 2014, n. 351, con cui e' stato approvato lo statuto del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse; Considerato quanto comunicato dall'Ufficio attivita' sportive con le note n. 22614 e n. 7893 rispettivamente del 28 novembre 2017 e del 27 aprile 2018, relativamente ai posti da mettere a concorso ed ai criteri di valutazione dei titoli; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, cosi' suddivisi: un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialita' quattro senza; un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialita' quattro di coppia; un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 200 stile libero; un atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria kg 74 stile libero; un atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria kg. 77; un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg. 48; due atleti di sesso femminile, disciplina scherma, specialita' sciabola giovani; un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria 68 kg; un atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica categoria junior lady. Per ciascuna delle discipline sopraindicate, sara' formulata apposita graduatoria, nella quale si terra' conto, qualora applicabili, delle riserve previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline sopraindicate saranno attribuiti ai candidati piu' giovani di eta' che compaiano come idonei nelle graduatorie delle altre discipline.