IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 concernente le
disposizioni  da  applicare  ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei
Marescialli dell'Esercito; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL 0153187  emanato  dalla
Direzione generale per il personale militare il 1° marzo 2018 con  il
quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento,  a  nomina  diretta,  di  complessivi quarantacinque
Marescialli delle Forze armate, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
- 4ª Serie speciale, n. 20 del 9 marzo 2018 e successive modifiche  e
integrazioni; 
    Ravvisata la necessita' di rettificare  i  paragrafi  2.1  e  3.6
dell'Appendice Esercito al bando di concorso in argomento; 
    Visto  l'art.  4,  comma  1  del  decreto  dirigenziale  n.   VDG
CIV/2017/281  emanato  dalla  Direzione  Generale  per  il  personale
militare il 9 febbraio 2017 e successive modifiche, per il quale,  in
caso di  assenza/impedimento  del  Vice  Direttore  generale  per  il
personale militare dirigente dott.ssa Montemagno Gabriella, gli  atti
di gestione alla stessa delegati  sono  adottati  dal  C.A.  Giurelli
Enrico, quale Vice Direttore generale della Direzione Generale per il
personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Al Paragrafo 2.1 dell'Appendice Esercito al  bando  di  cui  alle
premesse, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
      «Alla Commissione esaminatrice  possono  essere  aggregati,  in
qualita' di membri aggiunti, esperti per la prova  orale,  che  hanno
diritto di voto in tutte le materie.»