LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo  unico,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto in particolare l'art. 22,  comma  15,  del  citato  decreto
legislativo,  relativo  alla  facolta',  in   capo   alle   pubbliche
amministrazioni  per  il  triennio  2018-2020   di   valorizzare   le
professionalita'  interne  attraverso  procedure  selettive  per   la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette
procedure determinano la corrispondente riduzione  della  percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  facolta'  di  cui  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
intendera' avvalersi; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionale a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito  al  31
dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale  rispetto
agli obblighi di assunzione di personale  disabile  e/o  appartenente
alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge n. 68/1999 risulta coperta; 
    Atteso  che,  in  base  al  richiamato   «Prospetto   informativo
disabili», la quota di riserva di cui all'art. 3 della  citata  legge
n.  68/1999  risulta  scoperta,  ferma  restando  la   programmazione
prevista dalla Convenzione tra il MAECI e la Citta' Metropolitana  di
Roma Capitale, «S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili»,
stipulata ai sensi  dell'art.  11  della  citata  legge  in  data  28
settembre 2016 relativamente al triennio 2017-2019; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il «Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che  modificano  l'art.  52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
relativo alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si  puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti  dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante  «Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di  equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree
di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005,  in
particolare laddove si stabilisce  che  «alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis e di
mobilita' di cui all'art. 30 del sopracitato decreto  legislativo  n.
165/2001,  concernente  disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del
personale delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  -
Serie  generale  -  n.  232  del  3  ottobre  2013   concernente   la
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del  personale   della
carriera diplomatica, delle  qualifiche  dirigenziali  e  delle  aree
prima, seconda e terza del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico nel  profilo  di  funzionario  amministrativo,  contabile  e
consolare, terza area, fascia retributiva 1; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta  dai  rappresentanti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, e del Ministro dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro per l'economia e il Ministro dell'interno che  nomina  la
Commissione interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell'art. 18, prevede  che
il Centro di formazione studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi
e passivi riferibili  al  Consorzio  per  la  Riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Considerato che per  l'espletamento  della  fase  preselettiva  e
selettiva, sia scritta sia orale,  la  Commissione  interministeriale
RIPAM, ferme restando le competenze della  commissione  esaminatrice,
potra' avvalersi di FORMEZ PA; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale,
ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
favore di varie amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 124  del  30  maggio  2017,  con  il  quale  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per la copertura  di
ventisette posti nella  terza  area  funzionale,  fascia  retributiva
«F1»,     nel     profilo     allora     denominato      «funzionario
amministrativo-contabile»,   ora   confluito    nell'unico    profilo
professionale di «Funzionario amministrativo, contabile e consolare»; 
    Visto il decreto ministeriale n. 5111/200/bis del 4 aprile  2017,
con il quale, a decorrere dal 1°  dicembre  2016,  i  dipendenti  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenenti alle Aree prima, seconda e terza sono stati  inquadrati,
ove previsto dal Contratto collettivo integrativo del  personale  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
sottoscritto il 1° dicembre 2016 e ferma restando l'Area e la  fascia
retributiva in godimento, nei nuovi  profili  professionali  indicati
nel provvedimento stesso; 
    Visto l'art. 1, comma 274, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e il bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  con  la
quale  si  autorizza  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale a bandire concorsi, per titoli ed  esami,
per l'assunzione, a tempo indeterminato, fino a settantacinque unita'
di personale  appartenente  alla  terza  area  funzionale,  posizione
economica F1, per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 
    Visto il decreto ministeriale n. 5115/277/BIS del 4  maggio  2018
con il quale il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale ha delegato alla Commissione  interministeriale  RIPAM
l'organizzazione e la gestione di due concorsi, per titoli ed  esami,
per  il  reclutamento  di  complessive  duecentoventuno   unita'   di
personale di ruolo di cui centosettantasette con profilo «funzionario
amministrativo, contabile e consolare», nel rispetto degli  indirizzi
dettati dall'amministrazione delegante; 
    Vista la Convenzione per l'attuazione del progetto MAECI -  RIPAM
sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il MAECI e il FORMEZ PA; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010, n.  227,  recante  «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2014,
n. 103, recante il regolamento  recante  disciplina  dell'elenco  dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana; 
    Visti il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di   centosettantasette   unita'   di   personale   non
dirigenziale da inquadrare nel profilo  «funzionario  amministrativo,
contabile e consolare», terza area funzionale, fascia retributiva F1,
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(Codice concorso: MAECI/ACC). 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il trenta per cento dei posti e'  riservato  ai  volontari  in
ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno
o quattro anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche
al termine o durante le eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata  che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove  in  possesso
dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse. 
    5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti  previsti  dal
successivo art. 2; 
    6. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    7. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la Commissione interministeriale per l'attuazione del  progetto
RIPAM  svolge   i   compiti   di   cui   all'art.   2   del   decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato  in  base  alle
procedure indicate nel bando. 
    8. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale,  la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  ferme
restando le competenze della commissione  esaminatrice,  si  avvarra'
del FORMEZ PA.