IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  «Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori»; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno in corso; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di trenta atleti da  assegnare  ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di 30 atleti da assegnare ai gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato  -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive  nazionali,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed  assistenti
della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando. 
    3. I trenta posti messi a concorso, per l'accesso alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue: 
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina   arrampicata
sportiva; Cod. AR01 (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana Di
Atletica Leggera); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 400 metri  piani;  Cod.  AL02  (Federazione  Italiana  Di
Atletica Leggera); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su  pista,
specialita' inseguimento a squadre; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica
Italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su  pista,
specialita'   inseguimento   individuale   ed   omnium;   Cod.   CP02
(Federazione Ciclistica Italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta,  specialita'
lotta femminile, categoria olimpica 62  Kg;  Cod.  LO01  (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate,  specialita'
kata' individuale; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta  Karate
Arti Marziali); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  motociclismo,
specialita' enduro; Cod. MT01 (Federazione Motociclistica Italiana); 
      n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'
400 metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto); 
      n. 1 atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, distanza 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto); 
      n. 1 atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere; distanza 5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto); 
      n.   2   atleti,   di   sesso   femminile,   disciplina   nuoto
sincronizzato,  specialita'  solo  e  duo;  Cod.  NU04   (Federazione
Italiana Nuoto); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
attaccante; Cod. PN01 (Federazione Italiana Nuoto); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
portiere; Cod. PN02 (Federazione Italiana Nuoto); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   pattinaggio
velocita'  su  ghiaccio,   specialita'   pista   lunga;   Cod.   PA01
(Federazione Italiana Sport del Ghiaccio); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
51 Kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato,  categoria
64 Kg; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
64 Kg; Cod. PU03 (Federazione Pugilistica Italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
pilone destro nr. 3; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
terza centro nr. 8; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby); 
      n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   scherma,
specialita' fioretto; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
fioretto; Cod. SC02 (Federazione Italiana Scherma); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
spada; Cod. SC03 (Federazione Italiana Scherma); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile o  maschile,  disciplina  sport
equestri, specialita' salto ostacoli; Cod. EQ01 (Federazione Italiana
Sport Equestri); 
      n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   surfing,
specialita' olimpica surf shortboard; Cod. ST01 (Federazione Italiana
Sci Nautico e Wakeboard); 
      n. 1 atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  tiro  a  segno,
specialita' pistola a 10 metri e pistola sportiva; Cod. TS01  (Unione
Italiana Tiro a Segno); 
      n. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica e fossa olimpica  mixed  team;  Cod.  TV01
(Federazione Italiana Tiro al Volo); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   triathlon,
specialita'  triathlon  olimpico  e  triathlon  sprint;   Cod.   TR01
(Federazione Italiana Triathlon). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad  altra  disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.