L'AUTORITA' (Delibera n. 555/18/Cons). Nella riunione di Consiglio del 13 novembre 2018; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, commi 9 e 18; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l'art. 35, comma 3 concernente la «[...] facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore [...]»; Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Vista la delibera n. 223/12/Cons, del 12 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/Cons; Vista la delibera n. 406/17/Cons, del 31 ottobre 2017, recante «Modifiche alla delibera n. 172/17/Cons concernente «Attuazione della nuova organizzazione dell'autorita': individuazione degli uffici di secondo livello», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/Cons; Vista la delibera n. 315/07/Cons, del 6 giugno 2007, recante «Definizione della nuova dotazione organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell'art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 374/11/Cons; Vista la delibera n. 351/11/Cons, del 15 giugno 2011, recante «Disposizioni per assicurare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e conseguenti modifiche al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale»; Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorita' indipendenti adottata ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritta in data 9 marzo 2015; Considerati i fabbisogni assunzionali rilevati per il triennio 2018-2020 con riferimento alle esigenze e alle professionalita' necessarie a ricoprire i posti vacanti nella qualifica di funzionario; Considerato, in particolare, le criticita' connesse alla carenza di risorse umane con formazione tecnica per le quali rileva la necessita' di reclutare quattro unita' di funzionari - in possesso del predetto profilo - da inquadrare nel ruolo della carriera funzionariale del personale di ruolo dell'Autorita', al livello iniziale della scala stipendiale, e destinare alle specifiche attivita' istituzionali dell'Autorita'; Considerato che l'art. 28 del Regolamento del personale attribuisce all'Autorita' il potere di stabilire nei bandi di concorso, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, una riserva di posti per il personale di ruolo, per il personale con contratto a tempo determinato ovvero per il personale in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi incluso il personale di cui all'art. 4 del Regolamento di organizzazione; Considerata l'opportunita', al fine di non disperdere le esperienze lavorative gia' maturate nell'ambito dello specifico settore di competenza tecnica, di prevedere una riserva di un posto in favore del suddetto personale che, in possesso del menzionato profilo tecnico, attualmente presti servizio in Autorita', con qualifica di funzionario, da almeno due anni; Visto l'art. 34 che impone il previo superamento di un concorso pubblico per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorita' del personale a contratto e di quello comunque distaccato; Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle valutate esigenze funzionali di carattere specialistico, destinare quattro posti di funzionario per l'area tecnica e di ricoprire le vacanze in organico relative a tale profilo nel rispetto di una equilibrata ripartizione del personale tra le due sedi dell'Autorita', ferma restando la verifica della corretta copertura della spesa; Avuto riguardo alle interlocuzioni attivate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla sopracitata Convenzione, con le amministrazioni delle Autorita' firmatarie del medesimo Accordo; Constatata l'insussistenza di interesse di dette Amministrazioni al reclutamento di personale con l'indicato profilo professionale tecnico; Considerate, altresi', le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, della citata Convenzione quadro concernenti i termini di validita' e di utilizzo della graduatoria concorsuale, laddove e' previsto che: «Entro il primo anno di validita' della graduatoria relativa ad una procedura concorsuale, le Autorita' che non vi hanno aderito hanno l'obbligo di utilizzare la graduatoria stessa, nei limiti della disponibilita' di candidati idonei non vincitori [...]. Dopo il primo anno e fino alla cessazione della validita' della suddetta graduatoria, le Autorita' che non hanno aderito alla procedura concorsuale possono comunque procedere all'assunzione dei candidati idonei non vincitori [...]»; Vista la proposta del Servizio risorse umane e strumentali formulata sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio in ordine alla presente procedura concorsuale; Udita la relazione del Presidente; Delibera: Art. 1 Adozione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro funzionari con profilo tecnico 1. Con il bando di concorso allegato alla presente delibera e' indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro funzionari con profilo tecnico da assumere, in prova, con inquadramento nel ruolo della carriera funzionariale del personale di ruolo dell'Autorita', al livello iniziale della scala stipendiale. 2. Gli oneri derivanti dall'adozione della presente delibera, ivi compresi i compensi e le spese per i componenti esterni della Commissione di concorso di cui all'art. 4 dell'allegato bando di concorso, da determinarsi con provvedimento del direttore del Servizio risorse umane e strumentali, trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese di reclutamento del personale. 3. Il Servizio risorse umane e strumentali provvede a dar corso agli adempimenti connessi all'attuazione della presente delibera. La presente delibera e' pubblicata, unitamente al bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 13 novembre 2018 Il Presidente: Cardani