IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche  alla  15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2, comma 9; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  recante  «Testo  unico  sulle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei  e  i  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  16  marzo  2007,
concernenti le determinazioni delle classi  di  laurea  magistrale  e
delle classi delle lauree universitarie; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla  protezione
dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
0090528 del 12 giugno 2018, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2019; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della marina  n.  M_D  SSMD
0061816 del 2 agosto 2018, contenente gli elementi di  programmazione
del presente bando; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  in  corso  di
registrazione presso  la  Corte  dei  conti,  recante,  fra  l'altro,
disposizioni  per  il  reclutamento  degli  ufficiali   in   servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2019,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  militare,  un  concorso
straordinario, per titoli ed esami,  per  la  nomina  di  complessivi
7 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo
sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  Capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 7 Guardiamarina in servizio permanente  nel  ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto con la seguente ripartizione: 
      a) 1 per laureati in biologia per il Corpo  sanitario  militare
marittimo; 
      b) 1 per  laureati  in  odontoiatria  per  il  Corpo  sanitario
militare marittimo; 
      c) 1 per laureati in psicologia per il Corpo sanitario militare
marittimo; 
      d) 3 per laureati (laurea triennale) in ingegneria  industriale
(classe di laurea L-09) e in ingegneria dell'informazione (classe  di
laurea L-08) per il Corpo delle  capitanerie  di  porto  che  saranno
impiegati in qualita' di Ufficiali  tecnici  di  aeromobili:  per  la
partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi solo  i  corsi
di laurea specificati all'art. 2, comma 1, lettera d); 
      e) 1 per laureati (laurea triennale) in ingegneria  industriale
(classe di laurea L-09) e in ingegneria dell'informazione (classe  di
laurea L-08) per il Corpo delle capitanerie di porto,  da  impiegarsi
in altri incarichi: per la partecipazione  a  tale  concorso  saranno
ritenuti validi solo i corsi di laurea specificati all'art. 2,  comma
1, lettera d). 
    2. In merito ai  concorsi  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  e'
consentita la partecipazione ad una sola procedura concorsuale. 
    3. Ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, dei sette posti di cui al precedente comma 1, uno e' riservato
al  coniuge  e  ai  figli  superstiti  ovvero  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per gli  interessati,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso  la  stessa
Amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.difesa.it e www.marina.difesa.it  definendone  le  modalita'.  Il
citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.