IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale  n.  16  del  25  luglio  2018
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale  -  n.
61 del 3 agosto 2018, con il quale e' stato indetto, per il 2019,  un
bando di reclutamento di 2.225 volontari in ferma  prefissata  di  un
anno (VFP 1) nella Marina militare e successiva modifica; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello
Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di  sintesi
per   l'attuazione   del   Protocollo   sanitario   unico   e   della
Certificazione sanitaria unica; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare»,
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1  del  decreto  dirigenziale  n.  1259/2018  dell'8
novembre  2018  emanato  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Antonio
Basile, quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega  all'adozione,  di  concerto  con
autorita' di  pari  rango  della  DGPM  e  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, di  taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di  reclutamento  del  personale  militare  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018  0392962
del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli e' stata conferita
la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango
del Corpo delle capitanerie di porto,  di  taluni  atti  di  gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 4, comma 3, del decreto interdirigenziale  n.  16  del  25
luglio 2018 e' cosi' sostituito: 
    «3.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui  all'art.  9
(dettagliati   nell'Allegato   A),    rilasciati    dalla    pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva; 
      e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
      f) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4; 
      g) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina militare; 
      m) l'eventuale possesso della  Certificazione  sanitaria  unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma  7,  in  corso  di  validita',  quale
documento attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1; 
      n) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      p) il  possesso  di  titoli  di  merito  non  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione; 
      q) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      r) l'eventuale gradimento per l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
      s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti  settori
d'impiego: 
        "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM  o
CP); 
        "CEMM anfibi"; 
        "CEMM incursori" (solo se di sesso maschile); 
        "CEMM palombari"; 
        "CEMM sommergibilisti" (se  in  possesso  di  un  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'Universita'); 
        "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se  in  possesso  di  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido   per
l'iscrizione all'Universita'); 
      t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel  caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche per mancato superamento  degli  appositi  accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale  o  di  quelli  attitudinali  o
delle prove di efficienza fisica; 
      u)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    v)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.».