IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 18, comma 2, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni con particolare riferimento  agli  articoli  679,  comma
2-bis, lett. a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1,  3
e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto  2013  n.  98  recante  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Ritenuto di non ricorrere a  quanto  contemplato  dall'art.  688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  che  prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri,  la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della  graduatoria  approvata
nei  diciotto  mesi  precedenti  subordinatamente  a  una   «motivata
determinazione ministeriale»; 
    Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il parere  dell'avvocatura  generale  dello  stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la lettera n. 126/1-3 IS del 26 novembre 2018  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di   programmazione   per    il    9°    concorso    triennale    per
cinquecentotrentasei  allievi   marescialli   del   ruolo   Ispettori
dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD REG2018 204104 del 17  dicembre  2018  con
cui lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla
osta» all'emanazione del bando di concorso  per  l'ammissione  al  9°
concorso triennale di cinquecentotrentasei  allievi  marescialli  del
ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  al  9°  corso   triennale   di
cinquecentotrentasei  allievi   marescialli   del   ruolo   Ispettori
dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione    al    9°    corso    triennale     (2019-2022)     di
cinquecentotrentasei  allievi   marescialli   del   ruolo   Ispettori
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Dei cinquecentotrentasei posti messi a concorso: 
      a) centododici sono riservati: 
        al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  e  delle  Forze  di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
        ai  diplomati  delle  scuole  militari  dell'esercito,  della
marina e dell'aeronautica; 
        agli assistiti dall'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri, in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      b) cinque sono riservati  ai  candidati  orfani  o  coniugi  di
deceduti per causa di lavoro, di  guerra  o  di  servizio  ovvero  di
grandi invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti  agli  altri  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    4.  Con  successivo  decreto  sara'  indetto  il   concorso   per
l'ammissione  al  9°  corso   triennale   di   ventiquattro   allievi
marescialli  riservato,  ai  sensi  dell'art.  33  del  decreto   del
Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai  candidati
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  riferito  a  livello  non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni, per  il  successivo  impiego
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionale. 
    5. E' stabilito in ventidue il numero dei vincitori del  concorso
di cui al comma 1 da formare nelle  specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  ai  sensi
dell'art. 683, comma  7,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.
66/2010. 
    6. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati hanno facolta'  di  esprimere  preferenza
per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni  di  cui  al
comma 5. 
    7. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    8. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    9. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  nei  siti  internet  «www.difesa.it»  e
«www.carabinieri.it», definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra' valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati.