IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Considerato  che,  in  deroga  al  disposto  di  cui  al  decreto
ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il  bando
di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per
il reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  delle  Forze  di
polizia, il limite minimo e  massimo  di  eta',  rispettivamente,  di
diciassette e trentacinque anni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (C.O.N.I.)   o   dalle
federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146. 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei gruppi sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 recante «Regolamento in  materia  di  parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento  nelle  Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e  nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12  gennaio
2015, n. 2» secondo il quale le disposizioni  previste  dal  medesimo
regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento
e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in
qualita' di atleti o di istruttori; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2018  ed  in  particolare  le  tabelle  D  ed   F,   recante
l'autorizzazione ad assumere personale nei Corpi di polizia; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
l'accesso di complessivi dodici atleti,  dei  quali sette  del  ruolo
maschile e cinque del ruolo femminile,  nel  gruppo  sportivo  Fiamme
azzurre; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  titoli,  a  complessivi
dodici posti nel gruppo sportivo «Fiamme azzurre», di cui sette posti
nel ruolo maschile e cinque posti nel ruolo femminile. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
ruolo maschile: 
    un atleta disciplina «atletica leggera - specialita': 800 e  1500
metri»; 
    un  atleta  disciplina  «ciclismo   su   pista   -   specialita':
inseguimento a squadre e scratch»; 
    un atleta disciplina «judo - specialita': categoria 60 kg»; 
    un atleta disciplina «lotta - specialita': categoria 67 kg  stile
greco-romana»; 
    un atleta disciplina «pugilato - specialita': categoria 60 kg»; 
    un atleta disciplina «pugilato - specialita': categoria 69 kg»; 
    un atleta disciplina «sollevamento pesi - specialita':  categoria
85 kg»; 
ruolo femminile: 
    un'atleta disciplina «atletica leggera - specialita': 800 e  1500
metri»; 
    un'atleta disciplina «karate - specialita': kumite - categoria 48
kg»; 
    un'atleta disciplina «karate - specialita': kumite - categoria 55
kg»; 
    un'atleta   disciplina   «scherma   -    specialita':    fioretto
individuale»; 
    un'atleta disciplina «nuoto - specialita': 200 metri misti». 
    3. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in  aumento  o  in  decremento -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non  valutabili  ne'  prevedibili,   nonche'   in   applicazione   di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2018-2020. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  e  nel  sito  istituzionale
www.giustizia.it 
    4. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.