LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministro  del  tesoro,  del  Ministro
della funzione pubblica e del Ministro dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione studi -  Formez  -  subentra  nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli  articoli  3  e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle  categorie
protette; 
    Tenuto conto, altresi', che il Ministero della giustizia  attesta
la copertura o l'avvio delle  procedure  finalizzate  alla  copertura
delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3  e  18,  comma  2,  della
legge  12  marzo  1999,  n.   68,   fermo   restando   che   all'atto
dell'assunzione il Ministero medesimo dovra' applicare la riserva dei
posti calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50,  comma  1,  che  introduce
l'art.  16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex  decreto  n.  270
del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 300, 301, 307 e 361; 
    Vista la nota 7 febbraio 2019, n. 41601,  con  cui  il  Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  ha
comunicato al Dipartimento della funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Ispettorato  generale  per   gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del  lavoro  pubblico
la ripartizione della spesa autorizzata in  relazione  alle  esigenze
dei vari profili professionali; 
    Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella  predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  18  aprile  2019,  recante
«Modalita'   di   assunzione   del   personale   amministrativo   non
dirigenziale   da   inquadrare   nei    ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  20  giugno  2019,  che  autorizza  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria  a  indire
procedure  di  reclutamento   per   gli   anni   2019-2020-2021   per
quattrocento posti di funzionario giudiziario - Area  III  -  F1,  in
attesa di registrazione da parte della Corte dei conti; 
    Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in  particolare,  l'art.  14,  commi  10-bis,  10-ter  e
10-sexies; 
    Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia  prot.  n.  0024851.U
del 19 giugno 2019, contenente la richiesta di  attivazione,  tramite
la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura  concorsuale
per varie unita' di personale  non  dirigenziale  da  inquadrare  nei
diversi profili  dell'amministrazione  giudiziaria,  penitenziaria  e
minorile e di comunita'; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia prot.  n.  00127084.U
del  9  luglio  2019,   contenente   la   delega   alla   Commissione
interministeriale RIPAM per l'espletamento del concorso unico di  cui
al presente bando per duemilatrecentoventinove  unita'  di  personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare  nell'area  III,
fascia economica F1, nei ruoli  del  personale  del  Ministero  della
giustizia; 
    Preso atto  della  dichiarata  sussistenza  di  idonea  copertura
finanziaria da parte del Ministero  della  giustizia  nella  nota  di
conferimento della delega citata; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo  dell'Amministrazione  giudiziaria  e,  nella
specie, quelle  relative  al  profilo  professionale  di  funzionario
giudiziario, funzionario contabile e funzionario tecnico; 
    Ritenuto  che,  in  ragione  di  esigenze   di   economicita'   e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere
secondo le modalita' semplificate previste in deroga dalle  normative
sopra citate; 
    Ritenuto  che  occorre  valorizzare  quali  specifici  titoli  di
preferenza nelle procedure concorsuali  indette  dall'Amministrazione
della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia  9  novembre  2017
recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2-octies,   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161»; 
    Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196,  secondo  cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli  periferici  delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle  d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito  concorso  per  la
copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta  e
prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della  lingua
francese»; 
    Vista la nota prot. n. 131798 del 16 luglio  2019  del  Ministero
della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale  si  chiede
di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilita'  di  cui
all'art. 34-bis del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare,  con  riferimento  alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. 47408  del  17  luglio  2019  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  comunica  che,  alla  predetta  data,  nell'elenco  del
personale  in  disponibilita',  non  sono  iscritte,   negli   ambiti
territoriali di riferimento, unita' che rispondono al  fabbisogno  di
professionalita' ricercato, fermo  restando  che  la  verifica  delle
possibilita'   di   assegnazione   del   personale    collocato    in
disponibilita'  e  l'adozione  degli  atti  conseguenziali   dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive  duemilatrecentoventinove   unita'   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per  il  profilo  di
funzionario,  da  inquadrare  nell'area  funzionale   terza,   fascia
economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della  giustizia,
ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, di cui: 
      Codice F/MG: 
        duemiladuecentoquarantadue funzionari  giudiziari  nei  ruoli
nell'Amministrazione giudiziaria; 
        trentanove   funzionari   amministrativi   nei   ruoli    del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; 
        venti funzionari dell'organizzazione e  delle  relazioni  nei
ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; 
      Codice FO/MG: 
        ventotto  funzionari  dell'organizzazione   nei   ruoli   del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo
art. 11 nel limite massimo del cinquanta per  cento  del  totale  dei
posti di ciascun profilo di cui al presente articolo.