IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013,- registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019); Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 90528 del 12 giugno 2018 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2019; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2019 0013519 del 21 gennaio 2019 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2019 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario cosi' ripartiti: per il Corpo degli ingegneri: ventidue posti di cui: a) tre posti per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); b) cinque posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29); c) cinque posti per laureati in laurea magistrale in Informatica (classe LM18), Ingegneria informatica (classe LM32) e Sicurezza informatica (classe LM66); d) due posti per laureati in Ingegneria meccanica (LM 33); e) quattro posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23), con abilitazione all'esercizio della professione; f) uno posto per laureati in Architettura e ingegneria edile architettura (LM 4), con abilitazione all'esercizio della professione; g) due posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM 35), con abilitazione all'esercizio della professione; per il Corpo di commissariato: undici posti di cui: h) sei posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01); i) cinque posti per laureati in Scienze dell'economia (LM 56); per il Corpo sanitario: ventisette posti di cui: j) venticinque posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione. Gli aspiranti ai posti per l'indirizzo di studi in medicina e chirurgia esprimeranno, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la scelta di almeno una sede di servizio fino al massimo tra quelle disponibili indicate in ordine di preferenza. Le sedi nelle quali presteranno servizio, in qualita' di ufficiali medici in ferma prefissata, i concorrenti che risultati vincitori del concorso abbiano superato il corso di formazione di cui al successivo art. 16 sono le seguenti: Ancona, un posto; Anzio: un posto; Ascoli Piceno un posto; Capo Teulada: un posto; Cuneo: un posto; Foggia: un posto; Montelibretti: un posto; Nettuno: un posto; Perugia: un posto; Peschiera del Garda: un posto; Pisa: un posto; Potenza: un posto; Rimini: un posto; Roma: nove posti; Terni: un posto; Treviso: un posto; Venzone: un posto. L'assegnazione della sede di servizio avverra' sulla base del punteggio conseguito nell'ambito della graduatoria finale di merito del concorso di cui al successivo art. 15, tenendo conto, delle desiderate espresse in sede di adesione alla procedura concorsuale; k) due posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione. 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi. 4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel portale dei concorsi online del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi.