L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1, lettera c; Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, 3° comma; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 16, 3° comma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 35, 6° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art. 5 e l'art. 8, comma 2; Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e relativa legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 73, comma 14; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 485, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 319, in materia di autorizzazione a bandire e ad assumere avvocati dello Stato; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quindici posti di avvocato dello Stato.