IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647  del  sopraindicato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500 del  31
ottobre 2019 con il quale e' stato indetto un bando di  concorso  per
il reclutamento di complessivi tre Guardiamarina dei  ruoli  speciali
nel Corpo sanitario militare marittimo; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate»; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 87, convertito con
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive disposizioni attuative; 
    Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina  n.  M_D  STAT
0028090 del 20 aprile 2020 e n. M_D STAT 0043245 del 24 giugno  2020,
con la quale e'  stato  chiesto  di  apportare  alcune  modifiche  al
sopracitato decreto dirigenziale; 
    Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che convertito in legge, con
modificazioni il  decreto-legge  19  maggio,  n.  34  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno  2020,  con  il  quale  gli  e'  stata attribuita  la   delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri, tra  cui  i  provvedimenti  attuativi,  modificativi  ed
integrativi di bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, le  date  e  i  calendari  di
svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate.
Le nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno
rese note con le modalita' di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019.