IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL VICE COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, con il quale e' stato indetto, per il 2020, un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di duemilacentottantacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare; Visto il decreto interdirigenziale n. 7 del 5 maggio 2020 con il quale e' stata approvata la variante proposta dallo Stato maggiore della Marina militare con il foglio n. M_D MSTAT0028111 del 20 aprile 2020; Visto il decreto interdirigenziale n. 10 del 27 luglio 2020 con il quale e' stata approvata la variante proposta dallo Stato maggiore della Marina militare con il foglio n. M_D MSTAT0043059 del 23 giugno 2020; Visto il foglio n. M_D MSTAT0071320 del 14 ottobre 2020 con il quale lo Stato maggiore della Marina militare, al fine di riprogrammare le fasi del concorso in questione a seguito della prolungata interruzione dovuta all'emergenza da Covid-19, ha proposto ulteriori varianti alla procedura concorsuale; Ritenuto di dover procedere alla modifica del bando e dell'allegato «B» Marina militare; Tenuto conto che l'art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di concorso; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, quale vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e' stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita' di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020 - registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio n. 2649 - relativo alla conferma del Gen. D. Santella Lorenzo nell'incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 323 del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM, con cui al vice direttore generale della DGPM e' stata conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «1. I centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederanno a convocare i candidati risultati idonei - ai sensi del precedente art. 9, comma 9, per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando, secondo i criteri e le modalita' in essi specificati. 2. In caso di mancata copertura dei posti disponibili per l'Esercito ovvero per la Marina derivanti da rinuncia/mancata presentazione dei candidati di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito ovvero dello Stato maggiore della Marina, i rispettivi centri di selezione sono autorizzati - con una sessione programmata straordinaria e su delega della DGPM - a convocare un ulteriore pari numero di candidati compresi nelle rispettive graduatorie di cui al citato art. 9, comma 9, lettere a) e b) per gli accertamenti previsti. 3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. Per il personale in servizio, l'ente o reparto di appartenenza dovra' provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al presente bando per l'Esercito e in allegato F2 per l'Aeronautica militare, secondo le modalita' specificate nei rispettivi allegati di Forza armata. I candidati in servizio nella Marina militare, secondo quanto stabilito nell'appendice Marina di cui all'allegato B al presente bando, dovranno avere in corso di validita' l'idoneita' psicofisica periodica biennale al servizio militare incondizionato o dovranno rinnovare la stessa. I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato G1 al presente bando per l'Esercito e la Marina militare e in allegato G2 per l'Aeronautica militare - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. b) Accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in servizio. 5. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo. 6. I candidati saranno altresi' sottoposti alle prove di efficienza fisica secondo le modalita' riportate negli allegati A e H1 per l'Esercito e allegati C e H3 per l'Aeronautica militare. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere l'esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove di efficienza fisica. L'eventuale positivita' del test sara' comunicata alle interessate in via riservata. L'individuato stato di gravidanza impedira' la sottoposizione alle prove di efficienza fisica. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 7. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza fisica i candidati in servizio che, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove stesse, siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermita' SI dipendente da causa di servizio; 8. La convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonche' della data e dell'ora di presentazione. I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione (per l'Esercito e la Marina militare il vitto, ove richiesto, e' comunque a carico dei candidati). I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dai centri di selezione/istituto di Medicina aerospaziale. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione programmata. 9. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni necessarie affinche' i candidati possano presentarsi muniti della documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza armata. 10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 11. Tale giudizio sara' subito comunicato ai candidati, a cura della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 12. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 13. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneita' di cui al precedente comma 10 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni. 14. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.».