IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale n.  2  del  12  febbraio  2020
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  16  del  25
febbraio 2020, con il  quale  e'  stato  indetto,  per  il  2020,  un
concorso   per   titoli   ed   esami,   per   il   reclutamento    di
duemilacentottantacinque volontari in ferma  prefissata  quadriennale
(VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 7 del 5 maggio 2020 con  il
quale e' stata approvata la variante proposta  dallo  Stato  maggiore
della Marina militare con il foglio n. M_D MSTAT0028111 del 20 aprile
2020; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 10 del 27 luglio  2020  con
il quale e' stata approvata la variante proposta dallo Stato maggiore
della Marina militare con il foglio n. M_D MSTAT0043059 del 23 giugno
2020; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT0071320 del 14 ottobre  2020  con  il
quale  lo  Stato  maggiore  della  Marina  militare,   al   fine   di
riprogrammare le fasi del  concorso  in  questione  a  seguito  della
prolungata interruzione dovuta all'emergenza da Covid-19, ha proposto
ulteriori varianti alla procedura concorsuale; 
    Ritenuto  di  dover  procedere  alla   modifica   del   bando   e
dell'allegato «B» Marina militare; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  8  del   cennato   decreto
interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 prevede  la  possibilita'
di apportare modifiche al bando di concorso; 
    Visto il decreto del Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  1279/2019  del  26
novembre  2019  emanato  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Antonio
Basile, quale vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega  all'adozione,  di  concerto  con
autorita' di  pari  rango  della  DGPM  e  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, di  taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di  reclutamento  del  personale  militare  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  3  settembre
2020 - registrato alla Corte dei  conti  il  14  settembre  2020,  al
foglio n. 2649 - relativo alla conferma del Gen. D. Santella  Lorenzo
nell'incarico di vice direttore generale della Direzione generale per
il personale militare; 
    Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 323  del  16
giugno 2020 emanato dalla DGPM, con cui al  vice  direttore  generale
della DGPM e'  stata  conferita  la  delega  all'adozione,  anche  di
concerto con autorita' di pari rango del Corpo delle  capitanerie  di
porto, di taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in  materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020
e' cosi' modificato: 
    «1. I centri di selezione  di  Forza  armata,  sulla  base  degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvederanno a convocare i candidati
risultati idonei - ai sensi del  precedente  art.  9,  comma  9,  per
sottoporli agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali  indicati  nei
rispettivi allegati di Forza armata  al  presente  bando,  secondo  i
criteri e le modalita' in essi specificati. 
    2. In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti  disponibili  per
l'Esercito  ovvero  per  la  Marina  derivanti  da   rinuncia/mancata
presentazione  dei  candidati  di  cui  al  precedente  comma  1,  su
richiesta dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  ovvero  dello  Stato
maggiore  della  Marina,  i  rispettivi  centri  di  selezione   sono
autorizzati - con una sessione programmata straordinaria e su  delega
della DGPM - a  convocare  un  ulteriore  pari  numero  di  candidati
compresi nelle rispettive graduatorie di cui al citato art. 9,  comma
9, lettere a) e b) per gli accertamenti previsti. 
    3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: 
      a)  accertamento  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per
l'impiego nelle Forze armate in qualita' di  volontario  in  servizio
permanente. Per  il  personale  in  servizio,  l'ente  o  reparto  di
appartenenza  dovra'  provvedere  alla   compilazione   del   modello
riportato in allegato F1  al  presente  bando  per  l'Esercito  e  in
allegato  F2  per  l'Aeronautica  militare,  secondo   le   modalita'
specificate nei rispettivi allegati di Forza armata. I  candidati  in
servizio   nella   Marina   militare,   secondo   quanto    stabilito
nell'appendice Marina  di  cui  all'allegato  B  al  presente  bando,
dovranno  avere  in  corso  di  validita'   l'idoneita'   psicofisica
periodica biennale al servizio  militare  incondizionato  o  dovranno
rinnovare la stessa. 
    I  candidati  in  congedo,   invece,   dovranno   presentare   un
certificato di stato di buona salute - conforme al modello  riportato
in allegato G1 al presente bando per l'Esercito e la Marina  militare
e in allegato G2 per l'Aeronautica militare - rilasciato dal  proprio
medico  in  data  non  anteriore  a  sei   mesi,   che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
      b) Accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    4. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto  vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio. 
    5. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
VFP 1 in servizio e che, successivamente,  sono  stati  collocati  in
congedo, saranno considerati come personale in congedo. 
    6.  I  candidati  saranno  altresi'  sottoposti  alle  prove   di
efficienza fisica secondo le modalita' riportate negli allegati  A  e
H1 per l'Esercito e allegati C e H3  per  l'Aeronautica  militare.  I
candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle prove  di
efficienza fisica con il certificato medico, in  corso  di  validita'
(il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per una delle  discipline  sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18  febbraio  1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o  privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello
sport. 
    I candidati di sesso femminile,  prima  dello  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale, con  campione  biologico  prelevato  in
data non anteriore a cinque giorni precedenti le  prove.  Coloro  che
non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di  gravidanza,
per  escludere  l'esistenza  di  tale  stato,  al  solo  fine   della
effettuazione  in  sicurezza  delle  prove  di   efficienza   fisica.
L'eventuale positivita' del test sara' comunicata alle interessate in
via  riservata.  L'individuato  stato  di  gravidanza  impedira'   la
sottoposizione alle prove di efficienza fisica. Le candidate  che  si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere  sottoposte  agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali  e  alle  prove  di  efficienza
fisica, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola  volta,
ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla  cessazione  di  tale  stato  di
temporaneo  impedimento.  Il  provvedimento  di  rinvio  puo'  essere
revocato, su istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi  necessari  per  la
definizione della graduatoria di merito.  Fermo  restando  il  numero
delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,  le  candidate  rinviate
risultate idonee e nominate vincitrici nella  graduatoria  finale  di
merito  del  concorso  per  il  quale  hanno  presentato  istanza  di
partecipazione  sono  avviate  alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    7. Saranno esentati dal sostenere le citate prove  di  efficienza
fisica i candidati in servizio che, all'atto della presentazione  per
lo svolgimento delle prove stesse, siano stati giudicati  NON  IDONEO
PERMANENTEMENTE  IN  MODO  PARZIALE  AL  S.M.I.  per  infermita'   SI
dipendente da causa di servizio; 
    8.  La  convocazione,  fatta  con  le  modalita'   indicate   nel
precedente art. 5,  contiene  l'indicazione  della  sede  in  cui  si
svolgeranno gli accertamenti e/o  le  prove,  nonche'  della  data  e
dell'ora di presentazione. I candidati devono  essere  muniti  di  un
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  provvisto  di
fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,   come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    Essi possono fruire, per la durata  degli  accertamenti  e  delle
prove,   se   disponibili,   di   vitto   e   alloggio    a    carico
dell'Amministrazione (per l'Esercito e la Marina militare  il  vitto,
ove richiesto, e' comunque a carico dei candidati). 
    I candidati che  non  si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati nella convocazione saranno considerati  rinunciatari,  salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dai centri di selezione/istituto di Medicina aerospaziale. 
    Per il personale in costanza  di  servizio,  temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    9. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni  necessarie
affinche'   i   candidati   possano    presentarsi    muniti    della
documentazione/certificazione  prevista  per  lo  svolgimento   degli
accertamenti  fisio-psico-attitudinali,   indicata   nei   rispettivi
allegati di Forza armata. 
    10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti  e'
definitivo e, nel caso di inidoneita',  comporta  l'esclusione  dagli
eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 
    11. Tale giudizio sara' subito comunicato ai  candidati,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    12. I candidati il cui  servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai  sensi  dell'art.  2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in  quanto  esclusi  dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali. 
    13.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio  di
inidoneita' di cui al precedente comma 10 avviene  per  delega  della
DGPM alle competenti commissioni. 
    14. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra' avanzare unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per  il  quale  e'  dovuto -  ai  sensi  della  normativa
vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro  il  termine,
rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione.».