IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Vista la lettera n. M_D MSTAT RG19 0041250 del 16 giugno 2020, con la quale lo Stato Maggiore della Marina militare ha chiesto di indire per l'anno 2021 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi (diciassette) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo del Genio della Marina, tre specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture, sette nel Corpo sanitario militare marittimo e cinque nel Corpo delle capitanerie di porto; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0094580 del 30 giugno 2020 dello Stato Maggiore della difesa concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2021; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino a Comandante generale delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare: a) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del genio della marina, cosi' suddivisi: 1) tre per la specialita' armi navali; 2) due per la specialita' infrastrutturali; b) concorso per la nomina di sette ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, cosi' suddivisi: 1) tre tenenti di vascello, specialisti in malattie dell'apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in medicina del lavoro, in psichiatria, in oftalmologia o in otorinolaringoiatria, in medicina dello sport e in anestesia e rianimazione; 2) quattro sottotenenti di vascello, medici generici; c) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi: 1) due per laureati in giurisprudenza; 2) tre per laureati in ingegneria informatica. 2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 2); b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 1) e tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 2); c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 2). Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a entrambi i rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi on line del Ministero della difesa definendone le modalita' e avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.