IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'Amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
     Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  militare»,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  94/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino  dei
ruoli e delle carriere del personale delle  Forze  armate,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre  2012,
n. 244»; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018,  concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli Ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT RG19 0041250 del  16  giugno  2020,
con la quale lo Stato Maggiore della Marina militare  ha  chiesto  di
indire per l'anno 2021 tre concorsi, per  titoli  ed  esami,  per  la
nomina di complessivi (diciassette) Ufficiali in servizio  permanente
nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo  del
Genio della Marina, tre specialita' armi  navali  e  due  specialita'
infrastrutture, sette nel Corpo sanitario militare marittimo e cinque
nel Corpo delle capitanerie di porto; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0094580 del 30  giugno  2020
dello  Stato  Maggiore  della  difesa  concernente   il   piano   dei
reclutamenti per l'anno 2021; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2020  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  gennaio
2018,  concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore   Giovanni
Pettorino a Comandante generale delle Capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare, 
 
                               Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina militare: 
      a) concorso per la nomina di cinque  sottotenenti  di  vascello
del Corpo del genio della marina, cosi' suddivisi: 
        1) tre per la specialita' armi navali; 
        2) due per la specialita' infrastrutturali; 
      b)  concorso  per  la  nomina  di  sette  ufficiali  del  Corpo
sanitario militare marittimo - medici, cosi' suddivisi: 
        1)  tre  tenenti  di  vascello,   specialisti   in   malattie
dell'apparato  cardiovascolare,  in  ortopedia  e  traumatologia,  in
medicina  del  lavoro,  in  psichiatria,   in   oftalmologia   o   in
otorinolaringoiatria, in  medicina  dello  sport  e  in  anestesia  e
rianimazione; 
        2) quattro sottotenenti di vascello, medici generici; 
      c) concorso per la nomina di cinque  sottotenenti  di  vascello
del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi: 
        1) due per laureati in giurisprudenza; 
        2) tre per laureati in ingegneria informatica. 
    2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  Ufficiali
ausiliari che abbiano  prestato  per  almeno diciotto  mesi  servizio
senza   demerito   nell'Esercito,    nella    Marina    militare    e
nell'Aeronautica militare,  ai  sensi  dell'art.  678,  comma  4  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) due posti per il concorso di cui al  comma  1,  lettera  a),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2); 
      b) due posti per il concorso di cui al  comma  1,  lettera  b),
numero 1) e tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera  b),
numero 2); 
      c) un posto per il concorso di cui  al  comma  1,  lettera  c),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera  c),
numero 2). 
    Inoltre nel concorso di cui  al  precedente  comma  1,  ai  sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  un  posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui  al  precedente  comma  1,  lettere  a)  e  b)  per  mancanza  di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il  personale  militare
si riserva la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze  della  Forza
armata, di portare i posti  non  ricoperti  in  aumento  a  uno  o  a
entrambi i rimanenti concorsi  secondo  la  relativa  graduatoria  di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere c), numeri 1) e 2),  per  mancanza
di  concorrenti  idonei,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare si riserva la facolta', in  relazione  alle  esigenze  della
Forza armata, di portare i posti non ricoperti in  aumento  all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il  posto
non ricoperto  sia  un  posto  riservato,  esso  sara'  a  sua  volta
destinato prioritariamente  ai  concorrenti  riservatari,  sempreche'
nella graduatoria del concorso oggetto  della  devoluzione  vi  siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato  il  limite  dell'80%
previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale  dei  concorsi  on
line del Ministero della difesa  definendone  le  modalita'  e  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.