IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti  nella  Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19  della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio  2014,  n.  8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e  civile  del
Ministero della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1,  lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31
dicembre 2012, n. 244»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,
l'art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a
taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del  29  dicembre  2017,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di trecentoventicinque allievi finanzieri,
a decorrere dal 1° ottobre 2020; 
    Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del  31  dicembre  2018,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette allievi  finanzieri,
non prima del 1° ottobre 2020; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerato che: 
      al   fine   di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)  del  Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare  -  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.  199/1995
- centoventi unita' al reclutamento di personale del ruolo di base da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i  candidati  di  ambo  i  sessi  a  prove  di  efficienza  fisica  e
all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio  nel  peculiare
settore d'istituto, nel cui ambito e' richiesto  il  superamento  dei
medesimi parametri minimi di idoneita'; 
      conseguentemente, delle residue quattrocentocinquantuno unita',
trecentoquindici unita' sono da riservare - ai  sensi  dell'art.  703
del   richiamato   decreto    legislativo    n.    66/2010    (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in  ferma  prefissata  delle
Forze armate; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove  concorsuali
successive  a  quella  preliminare,  venga  ammesso  un   numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2020, un pubblico concorso, per  titoli
ed  esami,  per  il  reclutamento  di  cinquecentosettantuno  allievi
finanzieri cosi' ripartiti: 
      a) cinquecentodieci del contingente ordinario di cui: 
        (1) duecentosettantatre'  riservati  ai  volontari  in  ferma
prefissata delle Forze armate; 
        (2)  duecentotrentasette  destinati  ai  cittadini   italiani
secondo la seguente suddivisione: 
          (a)  centoventi   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 
          (b) centodiciassette non specializzati; 
      b) sessantuno del contingente di mare di cui: 
        (1) quarantadue riservati ai volontari  in  ferma  prefissata
delle Forze armate ripartiti come segue: 
          (a)  venticinque  da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (b)  diciassette  da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Operatore di sistema»; 
        (2) diciannove destinati ai cittadini italiani ripartiti come
segue: 
          (a)   undici   da   avviare    al    conseguimento    della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (b) otto da avviare al conseguimento della specializzazione
«Operatore di sistema». 
    2.  Ai  cittadini  italiani   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: 
      a) due posti di quelli di cui al comma  1,  lettera  a),  punto
(2)(a); 
      b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a),  punto
(2)(b). 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti; 
      f) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    6. Il Corpo della guardia di  finanza,  in  ragione  di  esigenze
attualmente   non   valutabili   ne'   prevedibili   anche   connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», si riserva la facolta' di revocare il bando di  concorso,
di  sospendere  rimodulare  o  rinviare  le  prove  concorsuali,   di
modificare, fino alla data di approvazione delle  graduatorie  finali
di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del  numero  di
assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di governo.