IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
Servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che
il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»,  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'ordinamento
militare»; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  successive
modificazioni e integrazioni  recante  «Disposizioni  in  materia  di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  Sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita'  di  adozione
del sistema SPID da parte delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  7  ottobre
2009, n. 233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e
lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di dieci tenenti in servizio  permanente  effettivo  del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del  Corpo  della  guardia  di
finanza. Dei posti disponibili: 
      a) uno e' riservato agli ufficiali  in  ferma  prefissata,  con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di  finanza.
Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione; 
      b)  nove  sono  destinati  agli  altri  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali  posti  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) uno per amministrazione; 
        2) due per telematica; 
        3) due per infrastrutture; 
        4) tre per sanita'; 
        5) uno per veterinaria. 
    2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e  una
sola specialita' di cui al comma 1. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e  culturali),
eventuale, cui non sara' sottoposto il candidato al posto di  cui  al
comma 1, lettera a); 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera. 
    4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando,  di  sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione   dei
vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo.