IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare»,
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 del 10 marzo  2021  dello
Stato   maggiore   dell'Esercito,   contenenti   gli   elementi    di
programmazione per l'emanazione del bando  di  reclutamento,  per  il
2021, di 4.000 VFP 1 nell'Esercito; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
«Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia»; 
    Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell'Esercito Ed.
2018 recante  «Specializzazioni,  incarichi  principali  e  posizioni
organiche dei graduati e dei militari di truppa»; 
    Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le  «Prescrizioni  tecniche  per  lo  svolgimento   delle   procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il  2021  e'  indetto  il  reclutamento  nell'Esercito  di
quattromila  VFP  1,  ripartiti   nei   seguenti   due   blocchi   di
incorporamento: 
      a) 1° blocco, duemila posti, di cui: 
        millenovecentosette  per  incarico   principale   che   sara'
assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico  principale  «idraulico  infrastrutturale»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale «muratore»  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale «falegname» (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        tre  per  incarico   principale   «meccanico   di   mezzi   e
piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1). 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9  aprile
2021 all'8 maggio 2021, per i nati dall'8 maggio  1996  all'8  maggio
2003, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, duemila posti, di cui: 
        millenovecentosette  per  incarico   principale   che   sara'
assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico  principale  «idraulico  infrastrutturale»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale «muratore»  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale «falegname» (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        tre  per  incarico   principale   «meccanico   di   mezzi   e
piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1); 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° giugno
2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996  al  30  giugno
2003, estremi compresi; 
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento  per  i
due blocchi, e nel rispetto delle  date  di  scadenza  stabilite  per
ognuno di essi. 
    5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno  per  i  posti  per
incarico principale che  sara'  assegnato/a  dalla  Forza  armata  e,
qualora in possesso dei relativi  requisiti,  potranno  esprimere  il
gradimento a concorrere per uno dei posti previsti  per  incarico  di
«elettricista   infrastrutturale»,   «idraulico    infrastrutturale»,
«muratore»,  «falegname»,  «fabbro»   e   «meccanico   di   mezzi   e
piattaforme». 
    I candidati che hanno proposto domanda esprimendo  il  gradimento
di cui sopra: 
      qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto
saranno assegnati a detto settore d'impiego; 
      qualora idonei non  vincitori  per  il  settore  «canalizzato»,
saranno collocati nella graduatoria generale  di  cui  al  successivo
art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per  incarico
principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 
    6. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa  (www.difesa.it,  e  sul  portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della  difesa  all'indirizzo:  https://concorsi.difesa.it),
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare  la
citata  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    7. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.