IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
gli articoli 29, 31 e 32 e  l'allegata  tabella  A,  come  da  ultimo
modificata dall'art. 37-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,
recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva  di  posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai  diplomati  presso  il
Centro studi di Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n.  276,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6  e
7; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000,  n.
78», e, in  particolare,  l'art.  31,  nel  quale  e'  previsto,  tra
l'altro, che l'accesso alla qualifica  iniziale  della  carriera  dei
funzionari tecnici di polizia avvenga mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»,  e  in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui
all'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo  comma  6,  e
successive modificazioni, circa le qualita' di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, nonche'  l'art.  37,  e  successive
modificazioni,  sull'accertamento,  nei  pubblici   concorsi,   della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue
straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni  internazionali
delle  Forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   urgenti   per
l'attivazione  del  Servizio  europeo  per  l'azione  esterna  e  per
l'amministrazione della difesa»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente  per
via  telematica,  delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera  mmm-bis),  e  successive  modificazioni,  che  prevede,  tra
l'altro, la non applicabilita', fino al 2026, di alcun limite di eta'
per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'art. 3,
commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,  e
successive modificazioni, nonche' l'art. 3, comma 15, terzo  periodo,
e  successive  modificazioni,  in  base  al  quale  ogni  riferimento
normativo  alle  qualifiche  di  vice  direttore  tecnico,  direttore
tecnico e direttore tecnico principale  della  Polizia  di  Stato  si
intende  riferito,   rispettivamente,   alle   qualifiche   di   vice
commissario tecnico, di commissario tecnico  e  di  commissario  capo
tecnico; 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», e,  in  particolare,
l'art. 9; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma  6
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"», e, in particolare, le disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere l) e o); 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a)  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e, in  particolare,  l'art.  32,  relativo  ai
titoli di studio prescritti per l'ammissione all'esame  di  Stato  ai
fini dell'iscrizione nella  sezione  A  dell'albo  professionale  dei
biologi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma  4  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»
e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina  dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di  polizia,  dei
funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari  di
polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi  di
laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, che individua le classi di laurea idonee per l'accesso
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Visti i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2018,  4  settembre  2019  e  28  dicembre   2020,   recanti
autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e militare,  rispettivamente,  per  gli
anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi  degli  articoli  35,  comma  4  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e  successive  modificazioni,  e
66, commi 9-bis e 10  del  decreto-legge  15  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed  esami,  per  l'assunzione  di  dodici  commissari  tecnici
biologi della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di dodici  commissari  tecnici  biologi  del  ruolo  dei
biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,
aperto ai cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti  elencati
all'art. 3. 
    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'art. 31, comma 4 del decreto  legislativo  n.  334  del
2000, e successive modificazioni: 
      a) un posto e' riservato al personale della  Polizia  di  Stato
che, in possesso del prescritto  diploma  di  laurea  e  degli  altri
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, sia  appartenente  al
ruolo degli ispettori tecnici della  Polizia  di  Stato  o  al  ruolo
direttivo tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  mmm-bis)
del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni; 
      b) un posto e' riservato al personale della  Polizia  di  Stato
appartenente a qualsiasi ruolo, purche' con un'anzianita' di servizio
non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto  diploma  di
laurea e degli altri requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.