IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021 e  le  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2021-2023 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0044194 del 26  giugno  2020  dello
Stato maggiore della Marina, con la quale  e'  stato  trasmesso,  tra
l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per  l'anno  2021  dal
Comando generale delle capitanerie di porto; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0027752 del 31 marzo 2021,  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per  l'anno
2021  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   l'ammissione   di
complessivi sei allievi ufficiali piloti di  complemento  (AUPC)  del
Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 20°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici)  e
per l'ammissione di complessivi centosettanta  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata della Marina militare, di cui  cento  ausiliari  del
ruolo normale e del ruolo  speciale  rispettivamente  del  Corpo  del
Genio della marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo
di Commissariato militare marittimo e del Corpo  di  Stato  maggiore,
del Corpo del Genio della marina -  specialita'  armi  navali  e  del
Corpo sanitario militare marittimo per l'ammissione al 22° corso AUFP
e settanta ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle capitanerie di porto per l'ammissione al 23° corso AUFP; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale
Militare; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  8
gennaio 2018, concernente la nomina  dell'Ammiraglio  ispettore  (CP)
Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle  capitanerie
di  porto  con  contestuale  conferimento  del  grado  di  ammiraglio
Ispettore Capo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
     1.  Sono  indetti  i  concorsi,  per  titoli   ed   esami,   per
l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento  (AUPC),  del
Corpo di Stato maggiore e  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
al ventesimo corso di  pilotaggio  aereo  con  obbligo  di  ferma  di
anni dodici  e  per  l'ammissione  di  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e  del  ruolo  speciale
dei Corpi della Marina militare al ventiduesimo e ventitreesimo corso
AUFP, come di seguito specificati: 
       a)  per  l'ammissione  al ventesimo  corso  allievi  ufficiali
piloti di complemento (AUPC), n. sei posti, di cui: 
        1) quattro posti per il Corpo di Stato maggiore; 
        2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto; 
      b) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma  prefissata   (AUFP),   ausiliari   del   ruolo   normale,   n.
quarantaquattro) posti, di cui: 
        1) dodici posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale, di cui: 
          uno per ingegneri elettrici; 
          uno per informatici; 
          uno per ingegneri meccanici; 
          nove per ingegneri navali; 
        2) cinque posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' armi navali, di cui: 
          quattro per informatici; 
          uno per chimici; 
        3) undici posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' infrastrutture, di cui: 
          quattro per ingegneri elettrici; 
          sette per ingegneri civili o architetti; 
        4)  quattordici  posti  per  il  Corpo   sanitario   militare
marittimo, di cui: 
          dodici per medici; 
          due per farmacisti; 
        5)  due  posti  per  il  Corpo  di   Commissariato   militare
marittimo; 
       c) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  speciale,  cinquantasei
posti, di cui: 
        1) quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore; 
        2)  due  posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina   -
specialita' armi  navali,  per  il  successivo  impiego  nei  Reparti
subacquei della Marina militare; 
        3) sei posti per il Corpo sanitario  militare  marittimo,  di
cui: 
          quattro biologi; 
          due odontoiatri; 
      d) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta  posti
per il Corpo delle capitanerie di porto; 
    e) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,  trenta  posti
per il Corpo delle capitanerie di porto.  
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi.  
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del  Corpo  di  Stato
maggiore, del Corpo del  Genio  della  marina,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.  
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.marina.difesa.it  
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.  
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.marina.difesa.it