IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647  del  sopraindicato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129  del  2
luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  54  del  14
luglio 2020, e successive modifiche, con il quale sono stati  indetti
i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento  di  complessivi
centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli  speciali  delle
Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del  Corpo
di commissariato dell'Esercito; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante  «ulteriori   disposizioni   attuative»   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio  2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.
74 e del decreto-legge 14  gennaio  2021  n.  2,  recante  «ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il f. n. M_D E0012000 REG2021 0068423 del  31  marzo  2021,
con  il  quale   lo   Stato   Maggiore   dell'Esercito,   alla   luce
dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da Covid-19 ha chiesto,
nell'ambito delle previsioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
di apportare una modifica al sopracitato decreto dirigenziale n.  M_D
GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, volta allo snellimento  della
procedura  concorsuale,   prevedendo   l'eliminazione   delle   prove
di efficienza fisica e di conseguenza del certificato per l'attivita'
sportiva agonistica necessario per sostenere le medesime; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2021  0074136  del  17
febbraio 2021, con  il  quale  gli  e'  stata  attribuita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri,  tra  cui  provvedimenti  attuativi,   modificativi   ed
integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  la  lettera  e),  comma  1,
dell'art. 7 e la  lettera  a),  comma  2,  dell'art.  8  del  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129  del  2  luglio  2020,  sono
eliminate.