IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneita' ai vari Corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialita' e abilitazioni del personale della Marina militare» - edizione 2014; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visti il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita'; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0046854 del 1° giugno 2021 dello Stato maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2022, di duemila VFP 1 nella Marina militare; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0047577 del 3 giugno 2021 dello Stato maggiore della Marina, contenente ulteriori elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2022, di duemila VFP 1 nella Marina Militare; Visti i fogli n. M_D SSMD 0093503 del 17 maggio 2021 e M_D SSMD 0108980 del 10 giugno 2021, con i quali lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2022; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0049171 del 9 giugno 2021, con il quale lo Stato maggiore della Marina ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2022, appartenente al Corpo delle capitanerie di porto; Vista la pubblicazione SMM-RESTAV-002 dello Stato maggiore della Marina militare concernente «Categorie, specialita' e qualificazioni dei sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissate della Marina militare» - edizione 2020; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM); Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2022 e' indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di duemila VFP 1, di cui: a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), cosi' distribuiti: millenovanta per il settore d'impiego «navale»; centoventi per il settore d'impiego «anfibi»; sessanta per il settore d'impiego «incursori»; trenta per il settore d'impiego «palombari»; quaranta per il settore d'impiego «sommergibilisti»; sessanta per il settore d'impiego «Componente aeromobili»; b) seicento per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), cosi' distribuiti: cinquecentonovantaquattro per le varie specialita', abilitazioni; sei per il settore d'impiego «Componente aeromobili». 2. Il reclutamento e' effettuato su due blocchi di domande con distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: milleduecentocinquantasei posti, di cui novecentocinquanta per il CEMM e trecentosei per le CP, cosi' suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di marzo 2022, per i primi cinquecentocinquanta classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui quattrocento posti per il CEMM-settore d'impiego «navale» e centocinquanta per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di maggio 2022, per i successivi trecentonovanta classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui duecentoquaranta posti per il CEMM-settore d'impiego «navale» e centocinquanta per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi sessanta classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»; 3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2022, per centonovantasei concorrenti cosi' ripartiti: i primi sessanta della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi trenta della graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi quaranta della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi sessantasei della graduatoria di merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e sei CP); 4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2022, per i successivi sessanta classificati nella graduatoria di merito per il CEMM «anfibi». La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 14 luglio 2021 al 12 agosto 2021, per i nati dal 12 agosto 1996 al 12 agosto 2003, estremi compresi; b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: settecentoquarantaquattro posti, di cui quattrocentocinquanta per il CEMM e duecentonovantaquattro per le CP, cosi' suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di settembre 2022, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi trecentoquattro classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM e centoquarantaquattro per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto presumibilmente nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi quattrocentoquaranta classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentonovanta posti per il CEMM e centocinquanta per le CP. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 gennaio 2022 al 5 febbraio 2022, per i nati dal 5 febbraio 1997 al 5 febbraio 2004, estremi compresi. 3. Per il 1° blocco e' consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti settori d'impiego: a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP); b) «CEMM anfibi»; c) «CEMM incursori»; d) «CEMM palombari»; e) «CEMM sommergibilisti»; f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP). Per il 2° blocco e' consentito chiedere di essere destinati al solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP). Non e' possibile partecipare al concorso per piu' di un settore d'impiego, neanche presentando distinte domande. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere b), c), d), e) e f): qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore d'impiego «CEMM navale e CP». A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione. Se in un qualsiasi settore d'impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potra' procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego. 4. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 6. Resta impregiudicata per l'amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 7. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.