IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo»
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore  della  Difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  «Modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; 
    Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le  «Prescrizioni  tecniche  per  lo  svolgimento   delle   procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  Vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   per   il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale  (VFP  4)
dell'Esercito,  della  Marina  militare,  compreso  il  Corpo   delle
Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visto il foglio n. M_INF.CGCCP REGISTRO UFFICIALE. U. 0044580 del
23 aprile 2020, con il quale il  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto ha  trasmesso  il  prospetto  riepilogativo  dei
reclutamenti del personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto
pianificati per il 2021; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021  0111527  del  31  maggio
2021, dello Stato maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi  di
programmazione per il reclutamento dei VFP  4  dell'Esercito  per  il
2021; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT0073081 del 20  ottobre  2020,  dello
Stato   maggiore   della   Marina,   contenenti   gli   elementi   di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4  della  Marina  militare
per il 2021; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021  0020087  del  25  febbraio
2021 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, contenenti  gli  elementi
di programmazione per il  reclutamento  dei  VFP  4  dell'Aeronautica
militare per il 2021; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
«Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia»; 
    Vista la circolare 6003 in data 10  settembre  2018  dello  Stato
maggiore   dell'Esercito   recante    «Specializzazioni,    incarichi
principali e posizioni organiche  dei  graduati  e  dei  militari  di
truppa (ex circ. O/GRD/TR)»; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore  capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Posti a concorso e destinatari 
 
    1. E' indetto, per il 2021, un concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno  VFP  4  nell'Esercito,
nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e
nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) in servizio,  anche  in  rafferma  annuale,  o  in
congedo per fine ferma,  appartenenti  ai  sottoindicati  blocchi  di
incorporazione e in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
2. 
    2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi: 
      a) milleduecentoundici posti nell'Esercito di cui: 
        millecentoundici  per  incarico/specializzazione  che   sara'
assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per «elettricista infrastrutturale»; 
        venti per «idraulico infrastrutturale»; 
        venti per «muratore»; 
        tre per «meccanico di mezzi e piattaforme»; 
        dieci per «fabbro»; 
        venti per «falegname»; 
        tre per «operatore equestre, posizione organica maniscalco»; 
        quattro per «operatore informatico con qualifica di operatore
addetto alla sicurezza informatica». 
    Il reclutamento avverra' in una unica  immissione,  con  prevista
incorporazione - presumibilmente - a partire dal mese di marzo 2022. 
    La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  dai  VFP  1
incorporati con il bando di concorso  2019,  nonche'  dai  VFP  1  in
servizio  (anche  se  precedentemente  congedati   per   fine   ferma
prefissata di un anno), in rafferma o  in  congedo  per  fine  ferma,
incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad  anni  precedenti,
dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi compresi; 
      b) cinquecentosessantaquattro posti nella Marina  militare,  di
cui trecentosettanta per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM)
e centonovantaquattro per il Corpo delle capitanerie di porto (CP). 
    Il  reclutamento  avverra'  in  unica  immissione,  con  prevista
incorporazione - presumibilmente - a  partire  dal  mese  di  gennaio
2022. 
    La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  dai  VFP  1
incorporati con il 1° e 2° blocco 2020, nonche' dai VFP 1 in servizio
(anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata  di  un
anno), in rafferma o in  congedo  per  fine  ferma,  incorporati  con
qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti  al  2020
dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi compresi; 
      c) quattrocentosettantasei posti nell'Aeronautica  militare  in
un'unica immissione. 
    La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  dai  VFP  1
incorporati con l'unico blocco 2019, 1° e 2° incorporamento,  nonche'
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente  congedati  per  fine
ferma prefissata di un anno), in  rafferma  o  in  congedo  per  fine
ferma, incorporati con qualunque  blocco/incorporamento  relativo  ad
anni precedenti al 2019, dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi
compresi. 
    Non  e'  consentita,   pena   l'esclusione   dal   concorso,   la
partecipazione al concorso stesso per piu' forze armate e/o per  piu'
corpi  previsti  dal  presente  bando,  salvo   quanto   di   seguito
specificato. 
    I candidati per l'Esercito che chiederanno di partecipare  per  i
posti  previsti  per  «elettricista   infrastrutturale»,   «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «meccanico di  mezzi  e  piattaforme»,
«fabbro», «falegname», posizione  organica  di  «operatore  equestre,
posizione organica maniscalco» e qualifica di «operatore  informatico
con  qualifica  di  operatore  addetto  alla  sicurezza  informatica»
potranno, altresi', chiedere di partecipare per i posti previsti  per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 
    I candidati per la Marina militare che  prestano  servizio  quali
VFP 1 in uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e  Componenti
specialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al  concorso
di cui al  presente  bando,  non  potranno  partecipare  al  distinto
concorso straordinario per il  reclutamento  di  VFP  4  delle  Forze
speciali e Componenti specialistiche, che sara' indetto nel 2021. 
    3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi a), b) e c)
del paragrafo 2), i candidati che, provengono  da  una  Forza  armata
diversa, possono  comunque  presentare  domanda  per  l'Esercito,  la
Marina militare o per l'Aeronautica militare. 
    4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione  per  ciascuna
Forza armata e' riservato alle seguenti categorie previste  dall'art.
702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le
Scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani   dei   militari   di   carriera   dell'Esercito;    assistiti
dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei  familiari  e  degli
orfani del personale  della  Marina  militare;  assistiti  dell'Opera
nazionale figli degli aviatori;  assistiti  dell'Opera  nazionale  di
assistenza per gli orfani dei  militari  dell'Arma  dei  carabinieri;
figli di militari deceduti in servizio. In caso  di  mancanza,  anche
parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate  categorie
di  riservatari,  i  relativi  posti  saranno  devoluti  agli   altri
candidati idonei della  stessa  immissione,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    5. Per VFP 1 in  servizio  si  intendono  i  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (anche  in  rafferma  annuale),   ancorche'
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  in
servizio presso comandi e/o enti dell'Esercito, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare alla data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al  concorso.  Ai  fini
del presente  bando  non  e'  considerato  militare  in  servizio  il
candidato che, alla medesima data, presti  servizio  nelle  Forze  di
completamento. 
    6. Per VFP 1  in  congedo  si  intendono  i  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (anche in  rafferma  annuale)  che  sono  stati
posti in congedo e che in tale posizione  si  trovano  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. L'eventualita' che il candidato, alla predetta data,  si
trovi nella posizione di richiamo nelle Forze  di  completamento  non
rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo. 
    7. Nei casi  accertati  di  candidati  che,  nell'adempimento  di
attivita' operative svolte sul  territorio  nazionale  o  all'estero,
hanno riportato ferite o lesioni determinanti  assenza  dal  servizio
per un periodo superiore a novanta giorni alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
l'Amministrazione   della   difesa   valutera'   l'eventualita'    di
assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei  modi  e
nei tempi da essa stabiliti. 
    8. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. 
    In tal caso, l'Amministrazione della difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione  nel  sito  internet   del   Ministero   della   difesa
(www.difesa.it e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa all'indirizzo: https://concorsi.difesa.it), che  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso  la
stessa  amministrazione  provvedera'   a   formalizzare   la   citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    9. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal precedente comma, non  sara'  dovuto
alcun  rimborso  pecuniario  ai  candidati  circa   eventuali   spese
sostenute  dagli  stessi  per  la   partecipazione   alle   selezioni
concorsuali.