IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche»  e,  in   particolare,   l'articolo   16,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo   e   donna   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto l'articolo 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la  procedura  prevista  dall'articolo  35,  comma  4   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive  modifiche,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonche' l'articolo 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 4 aprile 2012, n. 35 e,  in  particolare,  l'articolo  8,
concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare»; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   «Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis  dell'articolo  643  del  citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per  il  quale  quanto  previsto  dall'articolo  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  puo'
trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni della legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli artt. 259 e 260; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al   personale   militare,   desumibile   dal   combinato    disposto
dell'articolo 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66  del
2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco»,  dell'articolo
51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'articolo 2199 del citato decreto legislativo  n.  66  del
2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel  quale  i
posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'articolo  708
del citato decreto legislativo  n.  66  del  2010,  escludendo  anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; T.A.R. Lazio,
Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i candidati nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  delle  lingue
straniere indicate nell'allegato «E» del presente bando di concorso; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento  di duemilanovecentotrentotto  allievi  carabinieri   in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: 
      a) duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell'articolo  703
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale (VFP4), in servizio; 
      b) ottocentottantuno riservati, ai sensi  degli  articoli  703,
706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di  eta';  il
limite massimo d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che
abbiano gia' prestato servizio militare. 
    2. Con successivo  decreto  sara'  indetto  il  concorso  per  il
reclutamento di trentadue allievi  carabinieri  riservato,  ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica  del  15
luglio 1988, n. 574,  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di primo grado di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, per il successivo impiego presso la  Regione  Trentino
Alto Adige. 
    3. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'articolo 3, i candidati: 
      a) debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di
esse; 
      b) hanno facolta' di esprimere preferenza per la  formazione  e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-bis e
dell'articolo 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. 
    4. E' stabilito in centodiciannove il  numero  dei  vincitori  di
concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici
di cui al precedente  comma  2,  lettera  b),  secondo  le  modalita'
indicate nell'articolo 19. Dette unita' saranno ripartite  in  numero
di: 
      a) ottantatre' riservate ai candidati vincitori del concorso di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); 
      b) trentasei riservate ai candidati vincitori del  concorso  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 
    5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1  e  3  potra'
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili,  anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    6. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale  per  l'anno
2021. 
    7.  In  entrambi  i  casi,  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».