IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  97,  concernente
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 6  ottobre  2018,  n.  127,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139  e  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    Visto l'art.  259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19», ai  sensi  del  quale  le  modalita'  di
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti  o  da  indirsi  per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco possono essere stabilite o rideterminate  anche  in  deroga
alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 56,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 4  novembre  2019,  n.
166,  concernente  il  «Regolamento  recante  requisiti   d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  giugno  2019,
recante «Individuazione dei  titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei ruoli  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al  Titolo
I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, concernente il «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
degli  istituti  tecnici  a  norma  dell'art.  64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente il  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto l'art. 1005, comma 11, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  104,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che  abroga  la  direttiva  95/46/CE)»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota della Direzione centrale per le  risorse  umane  n.
14835 del 16 marzo 2021, e  relativi  allegati,  concernente  i  dati
numerici del concorso in argomento; 
    Vista la nota n. 21988-P del 2  aprile  2021,  con  la  quale  il
Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  ad  avviare  la  procedura  concorsuale  pubblica  per   il
reclutamento di centoventotto unita'  nella  qualifica  di  ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto concorso pubblico, per esami,  a  centoventotto  posti
per l'accesso alla qualifica di  ispettore  logistico-gestionale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai  candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie  sono
rispettivamente riservati: 
      a) un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo  degli
operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza  del  termine
stabilito nel presente bando per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art.  2,  ad
esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art.
2; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la  ferma  biennale,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dal predetto art. 2. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano  avvalersi  della  suddetta  riserva  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.