LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e  in  particolare
l'art. 247; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   1,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  che  dispone  che,  al  fine  di
ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 prevedono, anche  in  deroga  alla  disciplina  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.
272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di
svolgimento  delle  prove  previste  dalla   medesima   disposizione,
assicurandone comunque il profilo comparativo, tra  cui,  secondo  la
lettera  b),  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   2,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo  cui  le  amministrazioni,
nel  limite  delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del  numero  di  partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con  le  modalita'  previste  dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   3,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro,  fino  al
permanere dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
le amministrazioni prevedono, qualora non  sia  stata  svolta  alcuna
attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali  di  cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui  al  comma
2, nel limite delle pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non  sia  stata  svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
di cui al comma 1, lettera c), dandone  tempestiva  comunicazione  ai
partecipanti nelle medesime forme  di  pubblicita'  adottate  per  il
bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini
di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento
di personale non  dirigenziale,  l'espletamento  di  una  sola  prova
scritta e di una eventuale prova orale; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata  nella
riunione del 22 luglio 2021 con la quale e'  prorogato,  fino  al  31
dicembre 2021, lo stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione; 
    Viste  le  misure  in  materia  di  contrasto   alla   diffusione
dell'epidemia da COVID19; 
    Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la
copertura di n. 2.133 posti di personale non  dirigenziale,  a  tempo
pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare  nell'Area  III,   posizione
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli  equiparati,
nel profilo di  funzionario  amministrativo,  nei  ruoli  di  diverse
amministrazioni (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020); 
    Considerato   che   relativamente   alla    predetta    procedura
concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima  dell'entrata  in
vigore del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata  svolta
alcuna attivita' selettiva; 
    Considerata  l'esigenza   rappresentata   dalle   amministrazioni
interessate di procedere alla modifica del  bando  di  concorso  alla
luce  delle  disposizioni  introdotte  dal   citato   art.   10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  per  una  piena  adesione  alle
massime misure di semplificazione ivi previste; 
    Considerate le note  prot.  n.  21686  del  21  maggio2021  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 32788 del  12  maggio
2021 del Ministero dell'interno, prot. n. 61335 del 21  maggio  2021,
come integrata da successiva comunicazione del 26  luglio  2021,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DFP n.  33547  del  14
maggio 2021 del Ministero dello sviluppo economico, prot. n.  0224480
del 14 maggio 2021 del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, prot. n. 15099 del 12 maggio 2021  del  Ministero  della
cultura, nota prot. n.  8008  del  12  maggio  2021  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, prot. n. 28519 del 14 maggio 2021  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
    Considerata la necessita' di incrementare il numero delle  unita'
di   personale   da   reclutare,   come   richiesto   dalle    citate
amministrazioni  con  le  predette  note,  a  fronte  del  fabbisogno
rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e dell'esigenza
di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza; 
    Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  celerita'  della
procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo  comparativo  e
la parita' tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di  una  prova
selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e  la
valutazione dei titoli, con le modalita'  previste  dall'art.  9  del
bando; 
    Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire  la  tutela
della  salute  pubblica  nell'attuale  situazione  epidemiologica  da
COVID19; 
    Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando secondo cui  il
concorso si articola attraverso una prova  preselettiva,  secondo  la
disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla  prova  scritta,
che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione  sia
superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova
selettiva scritta, secondo  la  disciplina  dell'art.  7;  una  prova
selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.  8;  la  valutazione
dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9; 
    Considerato che il protocollo per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici adottato dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal
Comitato tecnico  scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni, prevede che le prove selettive in  presenza
abbiano una  durata  massima  di sessanta  minuti  e  che,  pertanto,
risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova  scritta,
rideterminando  i  relativi  punteggi  secondo  la  proporzione  gia'
prevista dal bando; 
    Considerato che,  a  fronte  dell'applicazione  delle  misure  di
semplificazione di cui all'art. 10, comma  3,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune  delle  materie
della prova  preselettiva  e  della  prova  orale  siano  oggetto  di
valutazione nell'ambito della prova scritta; 
    Considerata la necessita' di modificare gli articoli 1, 3, 4,  5,
6, 7, 8, 9, 10 del predetto  bando  di  concorso  anche  al  fine  di
adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3,
del decreto-legge 1' aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone  tempestiva  comunicazione
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate  per  il
bando e a riaprendo i termini per la presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
    Tenuto conto degli esiti  delle  comunicazioni  di  cui  all'art.
34bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. Il bando di concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale
non dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  retributiva/fascia  retributiva   F1,   o
categorie  o  livelli  equiparati,   nel   profilo   di   funzionario
amministrativo,  nei  ruoli  di  diverse  amministrazioni   (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 50 del 30 giugno 2020) e' modificato come segue: 
      a) il numero complessivo dei posti messi a concorso e'  elevato
da duemilacentotrentatre a duemilasettecentotrentasei. 
      b) la procedura concorsuale prevista dal bando e' modificata ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decretolegge 1' aprile 2021, n.  44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  come
segue: 
        b 1) la prova preselettiva di cui all'art.  6  del  bando  e'
soppressa; 
        b2) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7  del  bando,
cosi'  come  modificato  dal  presente   provvedimento,   e'   svolta
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
digitali  anche  in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'   sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque  la  trasparenza  e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti  i  partecipanti.  La  prova
selettiva scritta e' altresi' volta a verificare la capacita'  logico
deduttiva e  di  ragionamento  criticoverbale,  la  conoscenza  della
lingua  inglese  al  fine  di  accertare  il  livello  di  competenze
linguistiche di livello B 1 del quadro comune europeo di  riferimento
per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche  e
le competenze digitali  volte  a  favorire  processi  di  innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione; 
        b3) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8  del  bando
e' soppressa; 
        b4) la fase di valutazione dei titoli e'  svolta  secondo  la
disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal  presente
provvedimento. 
    2.  Per  effetto  delle   nuove   denominazioni   dei   Ministeri
destinatari, ovunque occorrano, le parole: 
      a) «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare»sono  sostituite  dalle  parole  «Ministero  della   transizione
ecologica»; 
      b)  «Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti»sono
sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture  e  mobilita'
sostenibili»; 
      c) «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo» sono sostituite dalle parole «Ministero della cultura». 
    3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1,  lettera  a),  del
presente  provvedimento,  all'art.  1,  comma  1,   del   bando,   la
ripartizione dei posti messi a  concorso,  elencata  dopo  le  parole
«secondo la seguente ripartizione:», e' cosi' sostituita: 
      «ventiquattro  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
dell'avvocatura  generale  dello  Stato;  centoventitre   unita'   di
categoria A  -  F1,  con  il  profilo  professionale  di  specialista
giuridico legale finanziario, di cui: 
        centodieci unita' da inquadrare nel  ruolo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti  riservati  ai  sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        tredici  unita'  da  inquadrare  nel  ruolo  speciale   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        cinquecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dell'interno; 
        quarantotto  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  nei  ruoli
del Ministero della difesa; 
        quattrocentodieci unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
        duecentonovanta unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III -- F1 dei  ruoli
del Ministero dello sviluppo economico; 
        settanta unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di  cui  sei  posti
riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        sessantasette  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero della transizione ecologica; 
        duecentodieci  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili; 
        novantadue  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario  area  amministrativa  giuridico  contenzioso,  nell'area
funzionale III - F1 dei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
        centocinquantanove unita' da inquadrare, con  il  profilo  di
funzionario   amministrativo,   giuridico,    contabile,    nell'area
funzionale III- F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; 
        ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
        trecento unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
della cultura; 
        diciannove  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III  -
F1 dei ruoli del Ministero della salute; 
        trecento unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III -  F1
dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
        quarantacinque  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
        cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore
per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo - V livello; 
        due unita' da  inquadrare,  con  il  profilo  di  funzionario
amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale.». 
    4. Per effetto di quanto previsto dal comma 1,  lettera  b),  del
presente provvedimento: 
      a) all'art. 3, comma 2, la lettera a) del bando e' soppressa; 
      b) all'art.  3,  comma  2,  lettera  b)  del  bando  le  parole
«riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di
cui alla precedente lettera a)»sono soppresse; 
      c) all'art. 3, comma 2, la lettera c) del bando e' soppressa; 
      d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea  «Le  prove  di  cui
alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed
esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.»e'
sostituito dal seguente periodo: «La prova  di  cui  alla  precedente
lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di  strumenti
informatici e digitali, anche in sedi decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire  il  medesimo   grado   di   selettivita'   tra   tutti   i
partecipanti.»; 
      e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea  «La  prova  di  cui
alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta  in  videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro   tracciabilita';»e'
soppresso; 
      f) all'art. 3, comma 2, lettera d) del bando le parole «solo  a
seguito dell'espletamento della  prova  orale»sono  sostituite  dalle
seguenti: «solo a seguito dell'espletamento della prova scritta»; 
      g) all'art. 3, comma 2,  del  bando  l'alinea  «La  commissione
esaminatrice redige  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova  orale  e  nella
valutazione dei titoli, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  9
comma  4.»e'  sostituito  dal  seguente  periodo:   «La   commissione
esaminatrice redige  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 4.»; 
      h) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera o) e' soppressa; 
      i)  all'art.  4,  comma  9,  del  bando   il   periodo   «Detta
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento  alle  limitazioni
che l'handicap determina in funzione delle procedure  preselettive  e
selettive.»e' sostituito  dal  seguente:  «Detta  dichiarazione  deve
contenere  esplicito  riferimento  alle  limitazioni  che  l'handicap
determina in funzione della procedura selettiva.»; 
      j) all'art. 4 del bando, il comma 12 e' cosi'  sostituito:  «La
mancata esclusione dal procedimento  selettivo  non  costituisce,  in
ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della
domanda di partecipazione al concorso.»; 
      k) all'art. 4 del bando, il comma 16 e' cosi' sostituito: «Ogni
comunicazione concernente il concorso, compreso il  calendario  della
prova scritta e  del  relativo  esito  e'  effettuata  attraverso  il
predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di  svolgimento  della
prova sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019»  con
accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,  almeno
dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento  della
stessa.»; 
      l) all'art. 5 del bando, il comma 1 e'  cosi'  sostituito:  «La
Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura
concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei  criteri  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. La commissione esaminatrice  e'  competente
per l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  predetto  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' per la
fase del concorso di cui al successivo art. 7 e  per  la  valutazione
dei  titoli  ai  sensi  del  successivo  art.  9.  Alla   commissione
esaminatrice sono aggregati i  membri  aggiunti  per  la  valutazione
della   conoscenza   della   lingua   straniera,   delle   competenze
informatiche e delle competenze attitudinali.»; 
      m) l'art. 6  del  bando,  recante  la  disciplina  della  prova
preselettiva, e' soppresso; e' altresi'  soppresso  ogni  riferimento
all'art. 6, ovunque occorra; 
      n) all'art. 7 del bando il comma 1  e'  cosi'  sostituito:  «La
fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti
a risposta multipla e si articola come segue: 
        a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: 
          diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi  compreso  il
sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea;  diritto
amministrativo, con particolare riferimento al codice  dei  contratti
pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita'  dei
pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); 
          diritto   civile,   con    esclusivo    riferimento    alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale; 
          organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; 
          contabilita' di Stato; 
          elementi di economia pubblica. 
    I predetti quesiti sono altresi' volti a verificare la  capacita'
logico-deduttiva e di  ragionamento  critico-verbale,  la  conoscenza
della lingua inglese al fine di accertare il  livello  di  competenze
linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo  di  riferimento
per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche  e
le competenze digitali  volte  a  favorire  processi  di  innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione.  A  ciascuna  risposta  e'  attribuito  il  seguente
punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,25 punti. 
        b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni  concrete  di  lavoro,  rispetto  alle  quali  si  intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati,  chiedendo  loro  di
decidere, tra alternative predefinite di  possibili  corsi  d'azione,
quale ritengano piu' adeguata. 
    A ciascuna risposta e' attribuito  in  funzione  del  livello  di
efficacia il seguente punteggio: 
      risposta piu' efficace: +0,75 punti; 
      risposta neutra: +0,375 punti; 
      risposta meno efficace: 0 punti.» 
        o) all'art. 7, comma 3, del bando, il primo periodo e'  cosi'
sostituito:   «La   prova   si   svolge    esclusivamente    mediante
strumentazione informatica e  piattaforme  digitali,  anche  in  sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti.»; 
        p) all'art. 7 del bando, il comma 5 e' cosi'  sostituito:  «I
candidati regolarmente  iscritti  on  line,  che  non  abbiano  avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola  con  il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova scritta nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora
indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure
di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
I  candidati  devono  presentarsi  con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico al  momento  della  compilazione  on  line  della
domanda.»; 
        q) all'art. 7 del bando, il comma 8 e' cosi'  sostituito:  «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo  previsto  per
la  prova,  il  sistema  interrompe  la   procedura   ed   acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».»; 
        r) all'art. 7 del bando, il comma 9 e' soppresso; 
        s) l'art. 8 del bando,  recante  la  disciplina  della  prova
orale,  e'  soppresso  ed  e'  altresi'  soppresso  ogni  riferimento
all'art. 8, ovunque occorra; 
        t) all'art. 9 del bando il comma 1 e' cosi'  sostituito:  «La
valutazione dei  titoli  e'  effettuata,  anche  mediante  ricorso  a
piattaforme  digitali,  dalla  commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non
sono presi in considerazione.»; 
        u) all'art. 9, comma 7, del bando le parole  «,  nella  prova
orale» sono soppresse; 
        v) all'art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito  positivo,»sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova  scritta  con
esito positivo,».