LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77, e in particolare l'art. 247; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la  Commissione  RIPAM  e  ne  definisce  le
competenze; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
all'atto  dell'assunzione  le  amministrazioni  del  presente   bando
applicheranno  la  riserva  dei  posti  in  favore  delle   categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto - legge 1° aprile  2021,  n.  44,  da  COVID-19,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e  in
particolare l'art. 10; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e in particolare gli articoli 1 e 7; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
luglio 2021 recante l'individuazione delle  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 7,  comma  1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113, adottato su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze con cui sono individuate le amministrazioni centrali deputate
allo svolgimento  delle  attivita'  di  coordinamento  istituzionale,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del  PNRR  di  cui  al
citato decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  per  la  realizzazione
delle quale viene previsto l'indizione di un concorso pubblico per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo determinato per un  periodo  anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,  da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  nei   profili
professionali        economico,        giuridico,        informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione, recante «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza   di
attivita' sociali ed economiche»; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei  comparti  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n.  80  del
2021, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge  6  agosto
2021, n. 113, relativamente ad un contingente di  cinquecento  unita'
nei  profili   professionali   economico,   giuridico,   informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; 
    Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prot. n. 224942 -
U del 3 agosto 2021, e la successiva comunicazione del 6 agosto 2021,
concernenti  l'individuazione  dei  profili  professionali  e   delle
materie  oggetto  di  prova  concorsuale   per   l'assunzione   delle
cinquecento unita' di personale ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale  non  dirigenziale  a  tempo  determinato   da   inquadrare
nell'Area III, posizione  economica  F1,  nei  profili  professionali
economico,     giuridico,     informatico,     statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali ottanta unita'
da  assegnare  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato,  nei  profili
indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato IV  al  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e le restanti  quattrocentoventi  alle  amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  secondo  quanto  disposto  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  7,  comma
1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato 1 al  presente
bando). 
    2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
      A. Profilo economico (Codice ECO) n. centonovantotto di cui: 
        trenta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
        centosessantotto unita'  da  assegnare  alle  amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di cui al comma 1. 
      B. Profilo giuridico (Codice GIURI) n. centoventicinque di cui: 
        venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
        centocinque unita' da assegnare alle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui al comma 1. 
      C. Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n.  settantatre'
di cui: 
        dieci unita' da assegnare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
        sessantatre'  unita'  da   assegnare   alle   amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di cui al comma 1. 
      D.   Profilo   informatico,   ingegneristico,    ingegneristico
gestionale (Codice INF/ING) n. centoquattro di cui: 
        venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
priorita' per la figura professionale  di  ingegnere  gestionale  ove
disponibile; 
        ottantaquattro  unita'  da  assegnare  alle   amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di cui al comma 1. 
    3. Le unita' di personale destinate alle amministrazioni centrali
di cui  al  comma  1,  titolari  di  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, saranno ripartite tra le  predette
amministrazioni nei profili professionali definiti ai sensi dell'art.
7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  secondo  quanto
previsto dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato ai sensi del medesimo articolo. 
    4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   Ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 9.