IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici Dirigenziali e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente "Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate , nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante "modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" e successive modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare e successive modificazioni e integrazioni; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio 2021 dello Stato maggiore della Difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2021 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le "Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19"; Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0080096 del 17 agosto 2021 con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha chiesto di indire per l'anno 2021 un concorso, per esami, per il reclutamento di complessive dieci unita' di naviganti di complemento, suddivisi in cinque unita' di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e cinque unita' di allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trentaallievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 13° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: a) per l'ammissione al 128° corso dieci posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC); b) per l'ammissione al 128° corso cinque posti allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC); c) per l'ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata: 1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.); 2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.); 3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.); 4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.), cosi' ripartiti: - tre per la categoria Elettronica; - due per la categoria Infrastrutture e Impianti; - due per la categoria Costruzioni Aeronautiche. 2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai candidati di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali Ausiliari. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica ovvero in applicazione di provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.difesa.ite www.aeronautica.difesa.it.