IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visti il comma 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640 e il comma 4 dell'art. 678 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0104817 del 3 giugno 2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2021; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)»; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 259 recante «Misure per la funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedura concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0190183 del 23 settembre 2021, con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2021 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ventitre' tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui tre dell'Arma dei trasporti e dei materiali, undici del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e tre del Corpo di commissariato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito: a) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) due posti per laureati in ingegneria elettronica (LM 29); 2) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33). b) concorso per la nomina di undici tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20) ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20); 2) un posto per laureati in ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 3) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29); 4) un posto per laureati in ingegneria informatica (LM 32), informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66); 5) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33); 6) quattro posti per laureati in ingegneria civile (LM 23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria edile/architettura (LM 4) con abilitazione all'esercizio della professione; 7) due posti per laureati in scienze chimiche (LM 54). c) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) quattro posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione all'esercizio della professione; 2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione all'esercizio della professione; 3) un posto per laureati in farmacia e farmacia industriale (LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione. d) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01); 2) un posto per laureati in scienze dell'economia (LM 56) ovvero scienze economico-aziendali (LM 77). I possessori dei titoli di studio richiesti per i posti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) e alla lettera b) numeri 3) e 5) possono presentare domanda o per l'Arma dei trasporti e materiali ovvero per il Corpo degli ingegneri. Non e' possibile concorrere contemporaneamente per entrambi i menzionati canali reclutativi. 2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari. 5. Nel caso in cui l'amministrazione medesima eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari.