IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'Amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005,  n.  246»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare e l'articolo 2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
Codice, fino alla loro sostituzione; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visti il comma  2-bis  dell'art.  635,  i  commi  1-bis  e  1-ter
dell'art.  640  e  il  comma  4  dell'art.  678  del  citato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento
militare» introdotti dal decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.
173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze  armate,  ai  sensi  dell'art.  1,
commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0104817 del  3  giugno  2021
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente   l'entita'   dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)»; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre  2018  concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni con legge  17  luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e  in  particolare  l'art.  259  recante  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6   luglio   2020   concernente
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedura concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0190183 del 23 settembre
2021, con la quale il I Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2021 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina  di
ventitre'  tenenti  in  servizio   permanente   nei   ruoli   normali
dell'Esercito, di cui tre dell'Arma dei trasporti  e  dei  materiali,
undici del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e  tre  del
Corpo di commissariato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina  di  tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito: 
      a) concorso per la nomina di tre tenenti  nel  ruolo  dell'Arma
dei trasporti e dei materiali dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) due posti per laureati in ingegneria elettronica (LM 29); 
        2) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33). 
      b) concorso per la nomina di undici tenenti nel  ruolo  normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) un posto per laureati in ingegneria  aeronautica  (LM  20)
ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20); 
        2)   un   posto   per   laureati    in    ingegneria    delle
telecomunicazioni (LM 27); 
        3) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29); 
        4) un posto per laureati in ingegneria informatica  (LM  32),
informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66); 
        5) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33); 
        6) quattro posti per laureati in ingegneria civile  (LM  23),
ingegneria dei sistemi edilizi (LM  24),  architettura  e  ingegneria
edile/architettura  (LM  4)  con  abilitazione  all'esercizio   della
professione; 
        7) due posti per laureati in scienze chimiche (LM 54). 
      c) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale  del
Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) quattro posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41)
con abilitazione all'esercizio della professione; 
        2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42)  con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        3) un posto per laureati in farmacia e  farmacia  industriale
(LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione. 
      d) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo normale  del
Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01); 
        2) un posto per laureati in  scienze  dell'economia  (LM  56)
ovvero scienze economico-aziendali (LM 77). 
    I possessori dei titoli di studio richiesti per i  posti  di  cui
alla lettera a), numeri 1) e 2) e alla lettera  b)  numeri  3)  e  5)
possono presentare domanda o per l'Arma  dei  trasporti  e  materiali
ovvero per il Corpo degli  ingegneri.  Non  e'  possibile  concorrere
contemporaneamente per entrambi i menzionati canali reclutativi. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli  ufficiali  in  servizio  permanente  del
ruolo normale. 
    4. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o  l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario,  l'amministrazione  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli  effetti  per  tutti  gli  interessati,  nonche'  nel  sito
www.difesa.it  area  siti  di  interesse,  link  Concorsi  e   Scuole
militari. 
    5.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  medesima  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese dagli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    6.  L'amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al  successivo
art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  per  tutti
gli  interessati,  nonche'  nel  sito  www.difesa.it  area  siti   di
interesse, link Concorsi e Scuole militari.