IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 14 dicembre 2020, n. 1202/2241, recante modifica del decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unita' e uffici, delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, contenente disposizioni relative alla distinzione in aree funzionali dei dipendenti pubblici; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1-bis, che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare l'art. 9-bis, introdotto dalla legge del 22 luglio 2014, n. 110, e rubricato «Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali», ai sensi del quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione di archivisti e di bibliotecari in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante il «Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110» e, in particolare, gli allegati 3 e 4 del medesimo decreto, relativi ai requisiti di conoscenza, abilita' e competenza della figura professionale dell'archivista e del bibliotecario; Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo n. 42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale; Visto l'art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo n. 42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non e' tenuto agli obblighi di versamento della propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato; Vista la specificita' della natura del materiale conservato presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla documentazione storico diplomatica prodotta sia dagli uffici centrali del Ministero, sia dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, con nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate; Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al sopracitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il capo V che istituisce le «Scuole di paleografia e dottrina archivistica», rinominate «Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica» dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», ed in particolare l'Allegato 4 relativo alla «Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, n. 44, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, alle lauree ex decreto n. 509/1999 e alle lauree ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto l'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ed in particolare l'art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo Stato italiano ha riconosciuto i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, concernente il «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del sopracitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto le mansioni proprie del profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle suddette categorie protette; Visto che la quota d'obbligo prevista per le categorie protette e' tenuta nel rispetto della convenzione stipulata in data 28 settembre 2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, recante il regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, reg. n. 1859, con il quale e' stata rideterminata la dotazione organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, reg. n. 2430; Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in organico nella terza area; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Visto il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscritto il 6 febbraio 2020; Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o all'avvio di procedure concorsuali nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel rispetto dei piani del fabbisogno; Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha richiesto di poter indire una procedura concorsuale a cinque unita' di personale ascritte al profilo professionale di funzionario archivista di Stato/ di biblioteca, terza area, fascia retributiva F1, a valere sull'80 per cento delle facolta' assunzionali previste per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56; Visto l'art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui il MAECI e' stato autorizzato in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, cinquanta dipendenti della terza area funzionale, posizione retributiva F1; Vista la nota integrativa al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui questo Ministero ha informato il Dipartimento della funzione pubblica di voler incrementare di cinque unita' il concorso, gia' programmato nel PTF 2020-2022, per un complessivo numero di dieci unita' di personale di terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 2. 5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle premesse. 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.