IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche,  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 14 dicembre 2020, n.  1202/2241,  recante
modifica del decreto ministeriale n. 233 del  3  febbraio  2017,  che
disciplina le articolazioni interne, distinte  in  unita'  e  uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,
contenente disposizioni relative alla distinzione in aree  funzionali
dei dipendenti pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare gli  articoli  24,  comma  1,  e  62,  comma  1-bis,  che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n.  137»,  in  particolare  l'art.  9-bis,
introdotto dalla legge del  22  luglio  2014,  n.  110,  e  rubricato
«Professionisti  competenti   ad   eseguire   interventi   sui   beni
culturali», ai sensi del quale gli interventi  operativi  di  tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione dei beni  stessi  sono  affidati
alla responsabilita' e all'attuazione di archivisti e di bibliotecari
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; 
    Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
20 maggio 2019,  n.  244,  recante  il  «Regolamento  concernente  la
procedura per la formazione degli elenchi  nazionali  di  archeologi,
archivisti, bibliotecari,  demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,
esperti di diagnostica e  scienza  e  tecnologia  applicate  ai  beni
culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti  individuati
ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110» e, in  particolare,  gli
allegati 3 e  4  del  medesimo  decreto,  relativi  ai  requisiti  di
conoscenza,  abilita'  e  competenza   della   figura   professionale
dell'archivista e del bibliotecario; 
    Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo n.
42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale; 
    Visto l'art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo  n.
42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale non e' tenuto agli obblighi di versamento
della propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato; 
    Vista la  specificita'  della  natura  del  materiale  conservato
presso l'Archivio storico  diplomatico  del  Ministero  degli  affari
esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   con   particolare
riferimento alla  documentazione  storico  diplomatica  prodotta  sia
dagli  uffici  centrali  del  Ministero,  sia  dalle   rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, con nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti  per  i  volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella  1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   area
disciplinare»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio  2009  in  materia  di  equiparazioni  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica,  8  novembre  2005,  n.  4,  in
particolare laddove si stabilisce  che  «alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di  primo  livello  (L)»  di  cui  al  sopracitato
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n.  1163,  recante  il
«Regolamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il  capo  V
che istituisce le «Scuole di paleografia  e  dottrina  archivistica»,
rinominate «Scuole di archivistica, paleografia  e  diplomatica»  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole  di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e  valorizzazione
del patrimonio culturale», ed in particolare  l'Allegato  4  relativo
alla «Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 11 novembre 2011, n. 44, in  materia  di  equiparazione
dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162, e
dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990,
alle lauree ex decreto n.  509/1999  e  alle  lauree  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto l'Accordo di revisione del Concordato  lateranense  tra  la
Santa Sede e la Repubblica italiana  del  18  febbraio  1984,  ed  in
particolare l'art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo  Stato  italiano
ha  riconosciuto  i  diplomi  conseguiti  nelle  Scuole  vaticane  di
paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,  stipulata
a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  per  la
disciplina delle categorie  di  documenti  sottratti  al  diritto  di
accesso ai documenti  amministrativi,  in  attuazione  dell'art.  24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale del 23 giugno 2004, n.  225,  concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art.  21
e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui e' tenuto il  funzionario  archivista  di  Stato/di
biblioteca, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale,  in  quanto  le  mansioni  proprie  del
profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Visto che la quota d'obbligo prevista per le  categorie  protette
e' tenuta  nel  rispetto  della  convenzione  stipulata  in  data  28
settembre 2016, n. 12815, tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e la Citta' metropolitana  di  Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,
recante l'obbligo di adottare misure  speciali  per  i  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)  con  riguardo  alle  prove
scritte dei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, che  ai  sensi  del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per  assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato,  regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici  di  apprendimento  (DSA)  la
possibilita' di sostituire tali prove con un  colloquio  orale  o  di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di  lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento  dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del sopracitato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010, n.  227,  recante  «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali» ed il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2014,  n.  103,  recante  il  regolamento  recante  disciplina
dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti  in  data  18  settembre
2019, reg. n. 1859, con il quale e' stata rideterminata la  dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, come modificato  dall'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20  dicembre  2019,  reg.  n.
2430; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico nella terza area; 
    Visti il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il  contratto  collettivo  integrativo  del  personale  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020; 
    Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede  la
possibilita' di procedere ad assunzioni  a  tempo  indeterminato  e/o
all'avvio di procedure concorsuali nel  limite  massimo  dell'80  per
cento delle facolta' assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel
rispetto dei piani del fabbisogno; 
    Visto il piano triennale dei fabbisogni  di  personale  2020-2022
del 25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha  richiesto  di  poter
indire  una  procedura  concorsuale  a  cinque  unita'  di  personale
ascritte al profilo professionale di funzionario archivista di Stato/
di biblioteca, terza area, fascia retributiva F1,  a  valere  sull'80
per cento  delle  facolta'  assunzionali  previste  per  il  triennio
2019-2021, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Visto l'art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
con cui il MAECI e'  stato  autorizzato  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a  legislazione  vigente  e  nel  limite  delle
proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo  indeterminato,  per
l'anno  2021,  cinquanta  dipendenti  della  terza  area  funzionale,
posizione retributiva F1; 
    Vista la nota integrativa al piano triennale  dei  fabbisogni  di
personale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui  questo  Ministero  ha
informato  il  Dipartimento  della   funzione   pubblica   di   voler
incrementare di cinque unita' il concorso, gia' programmato  nel  PTF
2020-2022, per un complessivo numero di dieci unita' di personale  di
terza  area,  fascia  retributiva  F1,   profilo   professionale   di
funzionario archivista di Stato/di biblioteca; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il protocollo per lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici,
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in  data  15  aprile
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  a  dieci
posti di funzionario archivista di Stato/di  biblioteca,  terza  area
funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale. 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso  e'
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche  al
termine o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in  ferma
prefissata che hanno completato senza demerito  la  ferma  contratta,
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti  previsti  dal
successivo art. 2. 
    5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 
    7. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    8.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria.