IL DIRETTORE GENERALE 
del personale e delle risorse del  Dipartimento  dell'amministrazione
                            penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali,   triennio   2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge
56/2019,  sono  stati  aggiornati  i  compensi  da  corrispondere  ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   concernente
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici  giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della Giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett.
a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e
delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Viste le note 28 gennaio 2020, n. 0028951 e 11  maggio  2020,  n.
155357, con le quali e' stata chiesta al Dipartimento della  funzione
pubblica   ed   al   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze
l'autorizzazione ad assumere  complessive  262  unita'  di  personale
appartenente  al  Comparto  funzioni  centrali,  di  cui  117  unita'
appartenenti al profilo professionale  di  Funzionario  contabile,  a
seguito del turn over per cessazioni intervenute nell'anno 2019; 
    Vista la nota 22 marzo 2021, n. 110138, con  la  quale  e'  stata
chiesta al Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze   l'autorizzazione   ad   assumere
complessive 98 unita' di personale appartenente al comparto  funzioni
centrali, di cui 5 unita' appartenenti al  profilo  professionale  di
funzionario  contabile  a  seguito  del  turn  over  per   cessazioni
intervenute nell'anno 2020; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 3, comma 4,  lettera  b)  della  suddetta  legge  19
giugno 2019, n. 56 che consente l'avvio di procedure concorsuali, nel
limite  massimo  dell'80  per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto  delle  risorse  di
cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui  all'art.  4,  commi
3-quinquies e 3-sexies, del decreto legge n. 101 del 2013 e  all'art.
35, comma 5, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Le
assunzioni di cui alla presente  lettera  possono  essere  effettuate
successivamente alla maturazione  della  corrispondente  facolta'  di
assunzione; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti e l'art. 259; 
    Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e  in
particolare l'art. 10 che, nel modificare  l'art.  259  del  predetto
decreto legge n.  34/2020,  estende  la  disciplina  derogatoria  ivi
prevista anche alle procedure concorsuali indette o  da  indirsi  per
l'accesso   ai   ruoli    e    alle    qualifiche    del    personale
dell'amministrazione penitenziaria; 
    Viste le note 18 ottobre 2021, n. 383938 e 25  ottobre  2021,  n.
393599, con le quali l'Amministrazione Penitenziaria ha chiesto  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  l'autorizzazione  a   bandire   localmente   la   procedura
concorsuale, ai sensi del citato art. 3, comma 4,  lettera  b)  della
legge 19  giugno  2019,  n.  56,  per  n.  120  unita'  di  personale
appartenente al profilo professionale di Funzionario contabile; 
    Vista la nota 3 dicembre 2021, n. DFP-P-81034  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento,  ha  autorizzato
l'Amministrazione penitenziaria a bandire  la  procedura  concorsuale
per n. 120 unita' di personale appartenente al profilo  professionale
di Funzionario contabile; 
    Visto l'art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    Considerato che con PDG 22 gennaio 2021,  si  e'  proceduto  alla
assegnazione di 20 unita' al  profilo  professionale  di  funzionario
contabile, per  effetto  delle  disposizioni  della  legge  160/2019,
mediante aumento dei posti del concorso pubblico da emanare a seguito
della richiesta di autorizzazione per turn over cessazioni, anni 2019
e 2020; 
    Considerato che e' stato  adempiuto  l'obbligo  di  comunicazione
previsto dall'art. 34 bis del decreto legislamarzo 2001, n.  165;tivo
30 Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per  esami,  a  centoquaranta
posti  a  tempo  indeterminato,  per  il  profilo  professionale   di
funzionario contabile, III area funzionale,  fascia  retributiva  F1,
nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    2. Il 20% dei posti, pari  a  n.  28  posti,  sono  riservati  al
personale appartenente ai  ruoli  del  Ministero  della  Giustizia  -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
3. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2,  qualora  non
coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di
graduatoria. 
    4. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2021 - 2023. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».