IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con  il
quale e' stato approvato il  regolamento  del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  collegi  giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la  copertura  di venti  posti  di  coadiutore
amministrativo  in  prova  nel   ruolo   della   carriera   esecutiva
amministrativa  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per esami  a  venti  posti  di
coadiutore amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva
amministrativa  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, con lo stato
giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento di cui
alla  seconda  premessa  del  presente  decreto  vigente  alla   data
dell'assunzione. 
    2. Un terzo  dei  posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento
all'unita'  superiore,  e'  riservato  al  personale  di  ruolo   del
Segretariato generale che si collochi  nella  graduatoria  finale  di
merito con un punteggio finale almeno pari alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. La riserva di posti che  non  dovesse
essere coperta sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le
prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».