LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto,  in  particolare,  l'articolo  35   del   citato   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  rubricato  «Reclutamento  del
personale»; 
    Visto, in  particolare,  l'articolo  35-ter  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  rubricato  «Piattaforma  unica  di
reclutamento per  centralizzare  le  procedure  di  assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni»; 
    Visto, altresi', l'articolo 35-quater rubricato «Procedimento per
l'assunzione del personale non dirigenziale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3,  comma  7,
che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso  di  parita'
di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014
rubricati, rispettivamente,  «Incentivi  per  il  reclutamento  degli
ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»; 
    Visto l'articolo 37 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,
rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, rubricato «Ufficio per il processo»; 
    Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza  da  COVID-19»,  e,  in  particolare,   l'articolo   18
rubricato «Proroga degli incarichi  di  collaborazione  conferiti  da
ANPAL Servizi S.p.a»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto, in particolare, l'articolo 3 della citata legge 19  giugno
2019, n. 56 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni  mirate  e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 con il quale e' stata nominata la Commissione RIPAM; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n.  161  del  22
aprile 2022 concernente l'approvazione della programmazione triennale
del fabbisogno di personale per il triennio 2022 - 2024,  la  Regione
Calabria,  in  considerazione  di  quanto   risulta   dal   prospetto
informativo  riferito  al  29  aprile  2021  -  riepilogativo   della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  e  appartenente  alle  altre   categorie
protette - rappresenta che le quote di riserva di cui alla  legge  12
marzo 1999, n. 68  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» risultano coperte; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e,  in  particolare,
l'articolo 3,  comma  4-bis,  concernente  i  disturbi  specifici  di
apprendimento; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  5  concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto  il  decreto  3  novembre  1999,  n.   509   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  denominato  «Regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.   270   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto 9 luglio  2009  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in  materia  di
equiparazioni tra diplomi di  lauree  di  vecchio  ordinamento  (DL),
lauree specialistiche (LS) ex  decreto  n.  509  del  1999  e  lauree
magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270  del  2004,  ai   fini   della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e,  in  particolare,
l'articolo 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per
la partecipazione a  selezioni  e  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.  196  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  convertito  con
modificazioni dalla legge 25 febbraio n.  15,  recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 27-bis, secondo cui,  tra  l'altro,  al  fine  di
rafforzare la capacita' amministrativa e  consentire  l'accelerazione
delle procedure e degli investimenti pubblici  per  l'attuazione  dei
progetti previsti dal PNRR, nonche'  di  ridurre  il  precariato,  la
Regione Calabria, negli anni 2022  e  2023,  puo'  avviare  procedure
selettive per l'assunzione di  personale  non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato, a valere sulle risorse  di  cui  al  secondo  periodo,
anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze
professionali maturate dal personale  in  servizio  presso  l'Azienda
Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso  la
Regione  Calabria,  per  il  tramite  della  medesima  Azienda,   con
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o   di   collaborazione
coordinata e continuativa. Le procedure selettive  di  cui  al  primo
periodo sono organizzate,  per  figure  professionali  omogenee,  dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA; 
    Considerato che la Regione Calabria si e' rivolta al Dipartimento
della funzione pubblica per l'organizzazione del concorso oggetto del
presente   bando,    chiedendo    di    attivare    la    Commissione
interministeriale RIPAM ai sensi dell'art. 35, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del  22  aprile
2022 concernente «Rideterminazione dotazione  organica.  Approvazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio  2022 -
2024. Piano assunzionale  anno  2022»  cosi'  come  modificato  dalla
deliberazione di  Giunta  regionale  n.  601  del  18  novembre  2022
concernente  «Rideterminazione   dotazione   organica.   Approvazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio  2022 -
2024. Piano assunzionale anno 2022. Revoca parziale. Modifica»; 
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  25  maggio  2022
recante  l'aggiornamento  del  «Protocollo  per  lo  svolgimento  dei
concorsi»; 
    Fermi restando gli esiti della mobilita' ai  sensi  dell'articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dell'amministrazione destinataria del presente
bando; 
    Visto  il  decreto  del  dirigente  generale   del   Dipartimento
organizzazione e personale  n.  3901/2014  recante  «Rideterminazione
profili professionali»; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita'  di
personale  non  dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da
inquadrare nella categoria D  in  diversi  profili  dei  ruoli  della
Regione Calabria, secondo la seguente ripartizione: 
      codice 01 - istruttore direttivo amministrativo -  finanziario:
ottanta posti; 
      codice 02 - istruttore direttivo tecnico: trentatre' posti. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti  e'  riservato,  per
ciascuno dei codici  concorso  di  cui  al  precedente  comma  1,  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
articolo 8 del presente bando di concorso.