IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,  dello   stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della  guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  successive
modificazioni recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961,  convertito
dalla legge 9  gennaio  1936,  n.  75,  recante  «Modificazioni  alle
disposizioni sul reclutamento degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali
della Regia guardia di finanza», e, in particolare l'art. 5, comma 1; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 19; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 961-sexies, che autorizza la Guardia di finanza  all'assunzione
straordinaria,  in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, tra l'altro, di ufficiali del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11  settembre  2020,
n.  120,  recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in   particolare,   l'art.   9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
126; 
    Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l'art. 10, comma
4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986,  e
successive modificazioni,  concernente  «Regolamento  sulle  uniformi
della Guardia di finanza - ed. 1986»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17  maggio  2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre  1999,
n. 380»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
29   ottobre   2001,   e   successive   modificazioni,    concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori  requisiti  per
la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5
marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai  ruoli  normale,
aeronavale,   speciale   e   tecnico-logistico-amministrativo   degli
ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione
delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure  di  rinvio  e  di
espulsione»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
del 16 marzo 2007, recante «Determinazione  delle  classi  di  laurea
magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre  2009,  n.
233,  recante  «Equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di   vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e
lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante «Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita'  di  adozione
del sistema SPID da parte delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  del
comandante generale della Guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del  Corpo  della  guardia  di
finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialita': 
    a) quattro posti per amministrazione; 
      b) tre posti per telematica; 
      c) tre posti per infrastrutture; 
      d) un posto per motorizzazione - settore navale; 
      e) due posti per sanita'; 
      f) due posti per psicologia. 
    2. E' possibile concorrere per una sola  specialita'  di  cui  al
comma 1. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e  culturali),
eventuale; 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera. 
    4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili  la  facolta'  di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e  modificare  le
prove concorsuali, di rimodulare,  fino  alla  data  di  approvazione
della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche  sulla  base
del numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'
di governo.