IL DIRETTORE GENERALE 
                  dell'Ufficio scolastico regionale 
                    per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed  educativo  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visti, in  particolare,  gli  articoli  425  e  426  del  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  contenenti  norme  per   il
reclutamento  del  personale  docente  delle  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le  scuole  con
lingua slovena e le scuole  bilingue  sloveno-italiano  si  avvalgono
esclusivamente di docenti aventi conoscenza della lingua slovena,  da
accertarsi ai sensi dell'art. 15; 
    Visto inoltre l'art. 11 del decreto del Ministro  dell'istruzione
8 ottobre 2015, n.  809,  il  quale  attribuisce  la  responsabilita'
gestionale dei concorsi al  dirigente  dell'Ufficio  speciale  presso
l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e  prescrive
che  i  concorsi,  indetti  dal  direttore  dell'Ufficio   scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, si svolgano  sulla  base  del
numero di posti  vacanti  a  livello  regionale,  ferma  restando  la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18  dicembre  2014,
n. 913; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 166; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», nel  testo  vigente  a  seguito  delle
modifiche apportate  dalla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  dal
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1  (d'ora  in  poi
decreto legislativo n. 59/2017); 
    Considerato, in particolare,  che  l'art.  5,  comma  4-ter,  del
predetto decreto legislativo n. 59/2017 prevede che il superamento di
tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei  punteggi
minimi  di  cui  al  successivo  art.  6,  costituisce   abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso; 
    Visto, in particolare,  l'art.  20  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, il quale prevede che «contestualmente ai concorsi
di cui al Capo II e all'art. 17, comma 2, lettera b), sono banditi  i
concorsi  per  i  posti  di   docente   nelle   scuole   con   lingua
d'insegnamento slovena  e  bilingue  sloveno-italiano»  e  che  detti
concorsi,  «banditi  dall'Ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia,  prevedono  lo  svolgimento  degli  scritti  e
dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e  bilingue.
Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un  membro
con piena conoscenza della lingua slovena»; 
    Considerato che, in attuazione dell'art. 3, comma 6, del predetto
decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  e'  stato  emanato  il
decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 con i
relativi  allegati,  recante  «Disposizioni  concernenti  i  concorsi
ordinari, per titoli ed  esami,  per  il  reclutamento  di  personale
docente per la scuola secondaria di primo e secondo  grado  su  posto
comune e di sostegno» il quale, all'art. 1, comma  4,  ha  confermato
che il superamento di  tutte  le  prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento   dei   punteggi   minimi,   costituisce   abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile  2020,  n.  499,  che  ha
indetto il «Concorso ordinario, per titoli ed esami,  finalizzato  al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado» e che, all'art. 17,
ha previsto che l'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli-Venezia
Giulia «provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria
di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto
comune e di sostegno»; 
    Considerato che con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla  Corte  dei  conti  il  9
aprile 2020, i posti banditi dal predetto decreto n.  499/2020  erano
stati autorizzati entro il  limite  di  25.000  unita'  di  personale
docente ma, successivamente, per effetto dell'art. 230, comma 2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contingente dei posti destinati
alla procedura concorsuale ordinaria di cui  all'art.  17,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 59/2017 e' stato aumentato  di
ulteriori 8.000 posti ed e' passato da 25.000 a 33.000 posti; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 9 giugno 2020, n. 649 che, al  fine
di ripartire il nuovo contingente autorizzato di 33.000 posti tra  le
regioni relativamente ad  ogni  classe  di  concorso,  ha  sostituito
l'allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, ed ha
attribuito alle classi  di  concorso  specifiche  da  A70  a  A75  il
contingente di ventitre posti; 
    Visto l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito
con  modificazioni  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e   in
particolare il comma 10, che ha previsto modalita'  semplificate  per
lo svolgimento delle prove  dei  concorsi  ordinari  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, e il comma 11 che ha rinviato ad un  successivo
decreto del Ministro dell'istruzione le occorrenti  modificazioni  ai
bandi di concorso ordinari; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  9  novembre
2021, n. 326, e i relativi allegati, recante disposizioni concernenti
il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su  posto
comune  e  di  sostegno,  ai  sensi  dell'art.  59,  comma  11,   del
decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106; 
    Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del suddetto  decreto,
a norma del  quale  «il  dirigente  preposto  all'Ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia  Giulia,  anche  mediante  delega  al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art.  13,  comma  1,  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle
specificita' delle scuole secondarie di primo  e  secondo  grado  con
lingua di insegnamento slovena  e  bilingue  sloveno  italiano  e  ad
esplicitare le  corrispondenze  tra  le  abilitazioni  riferite  alle
classi di concorso specifiche da A70 a A75»; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 5  gennaio  2022,  n.  23,  recante
«Disposizioni modificative al  decreto  21  aprile  2020,  n.  499  -
Concorso ordinario personale docente per posti comuni e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado»; 
    Visto il decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, all'art.  19-ter,
ha introdotto all'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  il
comma 11-bis, a norma del quale «i concorsi per il personale  docente
nelle  scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'art. 426 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  dal
dirigente   preposto    all'Ufficio    scolastico    regionale    del
Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo  restando  lo  svolgimento  di
un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi  10  e
11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalita'  di
predisposizione delle prove scritte, alle specificita'  delle  scuole
con lingua di insegnamento slovena»; 
    Visto il decreto AOODRFVG n. 8662 del 7  luglio  2022  il  quale,
nell'ambito del contingente autorizzato al Friuli-Venezia Giulia  per
tutte  le  scuole,  ha  accertato  il  numero  dei  posti   residuati
dall'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie di competenza
dell'Ufficio scolastico regionale ed ha assegnato  per  compensazione
interna al concorso ordinario per le scuole  secondarie  di  primo  e
secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento  slovena   e   bilingue
sloveno-italiano il numero massimo di settantuno posti; 
    Considerato che cinque posti di cui al paragrafo precedente  sono
stati accantonati per la procedura concorsuale A71 indetta  ai  sensi
dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
    Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione 23 febbraio 2016, n.  93,  recante  «Costituzione  di
ambiti disciplinari  finalizzati  allo  snellimento  delle  procedure
concorsuali e di abilitazione  all'insegnamento»,  stante  la  mutata
natura  delle  procedure  concorsuali  ai   sensi   della   normativa
applicabile; 
    Considerata l'inapplicabilita'  al  presente  bando  di  concorso
delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno  2022,  n.  79  al
decreto legislativo n. 59/2017,  in  quanto  l'art.  17  del  decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499  attribuisce  al  dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale del  Friuli-Venezia  Giulia
la competenza attuativa del medesimo bando per il segmento  specifico
delle  scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena,  senza  alcuna
autorizzazione a discostarsi dai requisiti generali previsti all'art.
3, ne' da quanto previsto  dall'art.  14  relativamente  alla  natura
abilitante del concorso; 
    Considerata inoltre l'impossibilita' di recepire la  sopravvenuta
riforma in quanto  non  sono  stati  ancora  adottati  i  regolamenti
attuativi della stessa, con particolare riferimento  all'art.  2-bis,
introdotto dall'art. 44 del decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Considerata  la   necessita'   di   avvalersi   della   facolta',
espressamente prevista dall'art. 59, comma 11-bis, del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021,  n.  106,  di  adattare  le  modalita'  procedurali  del
concorso  ordinario  per  le  scuole   secondarie   con   lingua   di
insegnamento slovena, ferma restando la procedura vigente finalizzata
alla preventiva autorizzazione dei posti di docenza da coprire; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n.  120,  che  concerne  «Norme  in
favore dei privi della vista per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  7  febbraio  1994,  n.  174  «Regolamento   recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»,  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35,  37  e
38; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43
CE per la parita' di trattamento  tra  le  persone  indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica e l'attuazione della  direttiva  n.
2000/78 CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  28  gennaio   2016,   n.   15,
«Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE e dell'art. 49 del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394»  e  in
particolare l'art. 7, il quale  prevede  che  per  l'esercizio  della
professione  i  beneficiari  del  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali   debbano   possedere   le   conoscenze    linguistiche
necessarie; 
    Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, «Regolamento recante norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, «Regolamento recante norme  per  il  riordino  degli  istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133» e le relative Linee guida; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
indicazioni nazionali; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9, e 1014; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  dicembre   2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione   e
sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione  a  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali  siano  inviate
esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19   «Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre  2011,
recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per   le
attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto  10
settembre 2010, n. 249»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7  marzo  2012,  n.
3889, concernente i requisiti per il riconoscimento  della  validita'
delle certificazioni  delle  competenze  linguistico-comunicative  in
lingua straniera del personale scolastico; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione  7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio  per  l'istruzione  in
lingua  slovena  presso  l'Ufficio  scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia  sono  state  attribuite  le  funzioni  per  il
riconoscimento dei  titoli  professionali,  limitatamente  ai  titoli
rilasciati   dalla   Repubblica   di   Slovenia   e   per   l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di  insegnamento  slovena  e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
Istruzione e ricerca - sezione Scuola - del 19  aprile  2018  per  il
triennio 2016/2018, nonche' il CCNL 2019-2021  del  6  dicembre  2022
relativo al trattamento economico; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il decreto interministeriale del 9 novembre  2021,  recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici dell'apprendimento»; 
    Visto il decreto interministeriale n. 353 del 16 dicembre 2021; 
    Visto il decreto-legge 24  marzo  2022,  n.  24,  convertito  con
modifiche dalla legge 19 marzo  2022,  n.  52,  recante  disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato di emergenza, che ha eliminato gradualmente, a partire  dal  1°
aprile 2022, le restrizioni precedentemente in vigore; 
    Considerato che, qualora fossero  reintrodotte  norme  contenenti
misure restrittive relativamente alle modalita' di svolgimento  delle
prove scritte e orali  dei  concorsi  per  il  personale  docente  da
espletare nelle sedi di esame, l'Ufficio scolastico regionale per  il
Friuli-Venezia Giulia ne dara' tempestiva informazione  ai  candidati
tramite pubblicazione sul proprio sito; 
    Visto il decreto-legge  n.  173  dell'11  novembre  2022  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
    Informate le organizzazioni sindacali  regionali  rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca» in data 21 novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un  concorso,
per   titoli   ed    esami,    finalizzato    alla    copertura    di
complessivi ottantanove posti autorizzati nella scuola secondaria  di
primo e secondo grado con lingua d'insegnamento  slovena  e  bilingue
sloveno-italiana, che si prevede si renderanno vacanti e  disponibili
per il biennio 2022/2023, 2023/2024. 
    2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito; 
      c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla  legge
30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126,
dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  e  dal  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1; 
      d) USR: Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia; 
      e) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
      f) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici; 
      g) Pago In Rete: sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.