IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizione  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto l'art. 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, Codice dell'ordinamento  militare,  concernente  «Specificita'  e
rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»; 
    Visto  l'art.  577  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari  in  materia  di  Ordinamento   militare,   concernente
«Modalita' di svolgimento dei concorsi»; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice stesso; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025 (legge di bilancio 2022); 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0168755 in data 17 settembre
2021 dello Stato maggiore della  difesa,  concernente  l'entita'  dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2022; 
    Vista la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2022  0312009  del  6  ottobre
2022 con la quale il I° Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato maggiore dell'esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2022 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di  94
(novantaquattro) allievi al 12°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a Tenente  in
ferma prefissata,  ausiliario  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingegneri,  del  Corpo  di  commissariato  e  del   Corpo   sanitario
dell'esercito; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a Direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 94 (novantaquattro) allievi al  12°  corso  Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento  della
nomina a Tenente in ferma prefissata, ausiliario  del  ruolo  normale
del Corpo degli ingegneri, del Corpo di  commissariato  e  del  Corpo
sanitario cosi' ripartiti: 
      per il Corpo degli ingegneri: n. 55 (cinquantacinque) posti  di
cui: 
        a) n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e
astronautica (LM 20) ovvero Ingegneria aeronautica (LM 20); 
        b)  n.  3  (tre)  posti  per  laureati  in  Ingegneria  delle
telecomunicazioni (LM 27); 
        c) n. 2 (due) posto per laureati in Ingegneria elettrica  (LM
28); 
        d) n. 5 (cinque) posti per laureati in Ingegneria elettronica
(LM-29); 
        e) n. 4 (quattro) posti per laureati in Informatica (LM  18),
Ingegneria informatica (LM 32) ovvero in  Sicurezza  informatica  (LM
66); 
        f) n. 5 (cinque) posti per laureati in  Ingegneria  meccanica
(LM 33); 
        g) n. 25  (venticinque)  posti  per  laureati  in  Ingegneria
civile  (LM  23),  Ingegneria  dei  sistemi  edilizi  (LM  24)  e  in
Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4), con abilitazione
all'esercizio della professione; 
        h) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente
e il territorio (LM 35); 
        i) n. 4 (quattro) posti per laureati in Scienze chimiche  (LM
54); 
        j) n. 2 (due) posto per  laureati  in  Scienze  e  tecnologie
geologiche (LM 74); 
      per il Corpo di commissariato: n. 13 (tredici) posti di cui: 
        k)  n.  10  (dieci)  posti  per  laureati  in  Giurisprudenza
(LGM/01); 
        l) n. 3 (tre) posti per laureati in Scienze dell'economia (LM
56) ovvero Scienze economico aziendali (LM 77); 
      per il Corpo Sanitario: n. 26 (ventisei) posti di cui: 
        m) n. 20 (venti) posti per laureati in Medicina  e  chirurgia
(LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        n) n. 3 (tre) posti per laureati in Medicina veterinaria  (LM
42), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        o) n. 3 (tre) posti  per  laureati  in  Farmacia  e  farmacia
industriale (LM 13). 
    2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in ferma prefissata. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare  il  termine  di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la  prevista
data relativa al possesso  dei  requisiti,  titoli  di  merito  e  di
preferenza), in ragione di esigenze attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa che avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti   e   per   tutti   gli   interessati,   nonche'   nel   sito
www.difesa.it/concorsi 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi