Ricorso della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  pesona  del
presidente  pro  tempore  della  provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 29  ottobre
2008 rep. n. 22298 (all. 1), rogata  dal  Segretario  Generale  della
Giunta Provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano,  avv.  Adolf
Auckenthaler,  nonche'  in  virtu'  di  deliberazione  di   G.P.   di
autorizzazione a stare in giudizio n. 3868 del 27 ottobre 2008  (all.
2), dagli avv. proff. Roland Riz e Giuseppe  Franco  Ferrari,  e  con
questi elettivamente domiciliata presso  lo  studio  del  secondo  in
Roma, via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri a seguito  e  per
l'effetto del decreto del Questore della Provincia di  Bolzano  prot.
n. H1/2008/Gab del 25 settembre 2008,  recante  «Tabella  dei  Giochi
Proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931,
n. 773», trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano con  nota
prot. Mass. H1/2008/Gab. del 26 settembre 2008 (all. 3). 
    Con  nota  del  26  settembre  2008,  la  Questura   di   Bolzano
trasmetteva  al  presidente  della  provincia  autonoma  la   Tabella
contenente  l'elenco  dei  giochi  proibiti,  unitamente   al   testo
integrale del decreto del 25 settembre 2008 con  cui  la  stessa  era
stata approvata, chiedendone  l'esposizione,  previa  vidimazione  da
parte dell'autorita' competente al rilascio della licenza,  in  tutte
le sale da biliardo o da  gioco  e  negli  altri  pubblici  esercizi,
compresi i circoli privati  autorizzati  alla  pratica  del  gioco  o
all'installazione di apparecchi da gioco ubicati nei singoli  comuni.
Con  lo  stesso  provvedimento  sono  stati   altresi'   disciplinati
l'installazione  e  l'uso  degli  apparecchi  da  gioco   automatici,
semiautomatici ed elettronici. 
    Lo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige,  approvato
con d.P.R. n. 670/1972, agli artt. 9, comma 1, nn. 6) e 7), e 16,  ha
devoluto alle province autonome la competenza legislativa concorrente
in materia di «spettacoli pubblici per quanto attiene  alla  pubblica
sicurezza»  ed  «esercizi  pubblici,  fermi  restando   i   requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze,
i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica  sicurezza,
la facolta' del Ministero dell'interno  di  annullare  d'ufficio,  ai
sensi della legislazione  statale,  i  provvedimenti  adottati  nella
materia,  anche  se  definitivi»,  e   la   corrispondente   potesta'
amministrativa. 
    Il successivo art. 20, comma 1, dello stesso statuto ha demandato
ai presidenti delle province «le attribuzioni spettanti all'autorita'
di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti,  in  materia  di
...  esercizi  pubblici»,  consentendo  loro  di  avvalersi  ai  fini
dell'esercizio di tali attribuzioni anche  degli  organi  di  polizia
statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale,  e  rimettendo
ai questori solo le rimanenti attribuzioni «che le leggi di  pubblica
sicurezza vigenti devolvono al prefetto». 
    In attuazione delle citate disposizioni, la Provincia autonoma di
Bolzano ha approvato, da un lato, la l.p. 14 dicembre  1988,  n.  58,
recante «Norme in materia di  esercizi  pubblici»,  che  all'art.  11
statuisce chiaramente  che  «nei  pubblici  esercizi  possono  essere
tenuti e praticati i giuochi non vietati con decreto  del  presidente
della giunta provinciale», e, dall'altro, la l.p. 13 maggio 1992,  n.
13, recante «Norme in materia di pubblico spettacolo», che all'art. 9
analogamente dispone che «sono  vietati  ...  l'installazione  ed  il
funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco  che
consentano la vincita di un premio in  denaro  o  in  natura,  giochi
d'azzardo ovvero giochi vietati  con  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale, nonche' la partecipazione agli stessi». 
    Dal combinato  disposto  delle  norme  suindicate  emerge  dunque
inequivocabilmente  che  compete  unicamente  al   Presidente   della
Provincia di Bolzano determinare quali giochi debbano essere  vietati
negli esercizi pubblici e di quali apparecchi da gioco siano  vietati
l'installazione ed il funzionamento. 
    Il decreto del Questore della Provincia di Bolzano  25  settembre
2008 si richiama in premessa praticamente a tutte le disposizioni  di
cui alla normativa citata, per tentare  di  fondarvi  un  improbabile
quadro normativo a supporto delle proprie  prescrizioni.  In  realta'
esso, operando una illegittima invasione delle competenze provinciali
in materia di «esercizi pubblici» e di  attribuzioni  gia'  spettanti
all'autorita' di pubblica  sicurezza,  ma  attribuite  al  presidente
della provincia dallo statuto speciale e dalle norme  di  attuazione,
risulta gravemente violativo delle prerogative  costituzionali  della
ricorrente  provincia  autonoma,  e  si  configura   conseguentemente
illegittimo per i seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
    Violazione degli artt. 9, comma 1, nn. 6 e 7, 16, 20  e  107  del
d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670  (Statuto  speciale  della  Regione
Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 1° novembre  1973,  n.  686,  e  del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonche' violazione degli artt. 6, 97  e
117 Cost. e dell'art. 10, legge Cost. n. 3/2001, degli artt. 11 e 59,
l.p. 14 dicembre 1988, n. 58, e degli artt. 9 e 13,  l.p.  13  maggio
1992, n. 13. 
    1. - Occorre  preliminarmente  ricostruire  il  quadro  normativo
rilevante nella fattispecie. 
    L'art. 110, comma 1, T.U.L.P.S.,  come  sostituito  dall'art.  1,
comma 540, legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che nelle  sale
da biliardo o da  gioco  e  negli  altri  esercizi  autorizzati  alla
pratica del gioco o all'installazione di apparecchi  da  gioco  debba
essere esposta una tabella  con  l'elenco  dei  giochi  proibiti  nel
pubblico interesse. Detta  tabella,  recita  la  norma  citata,  deve
essere «predisposta  ed  approvata  dal  questore  e  vidimata  dalle
autorita' competenti al rilascio della licenza». 
    Come gia' ricordato, lo Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato  con  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,  oltre  ad
attribuire alle province (art. 9) potesta' legislativa in materia  di
polizia locale, spettacoli pubblici per quanto attiene alla  pubblica
sicurezza  e  pubblici  esercizi,  facendo  salvi  expressis   verbis
esclusivamente i requisiti stabiliti dal legislatore statale  per  il
rilascio delle licenze, i poteri di  mera  vigilanza  spettanti  allo
Stato a fini di  pubblica  sicurezza  e  la  facolta'  del  Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio i  provvedimenti  adottati  nella
materia de qua, ha corrispondentemente devoluto alle  province  anche
le  relative  potesta'  amministrative  (art.  16),  riconoscendo  in
particolare ai presidenti delle province (art. 20)  «le  attribuzioni
spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste  dalle  leggi
vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi  ed
incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi,
operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti,  di
minori degli anni diciotto». Il terzo  comma  dello  stesso  art.  20
dello statuto precisa che «le altre  attribuzioni  che  le  leggi  di
pubblica sicurezza vigenti devolvono al  prefetto  sono  affidate  ai
questori». 
    Ne  deriva,  evidentemente,  che,   nell'ambito   della   Regione
Trentino-Alto Adige, ogni potere ordinariamente devoluto dalla  legge
statale ai questori relativamente agli  esercizi  pubblici  e'  stato
trasferito e deve  quindi  essere  esercitato  dai  presidenti  delle
province. 
    In base allo statuto speciale (norma di rango costituzionale)  ed
alle relative norme di attuazione (rango di legge rinforzata  -  art.
10 St.), dunque, nella Provincia di Bolzano la linea di  demarcazione
non corre fra le funzioni di polizia amministrativa  e  l'area  delle
funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si  taglia  all'interno
di quest'ultima, per separare alcune funzioni dalle altre. 
    Nel contesto proprio delle disposizioni statutarie sopra  citate,
non appare dunque condivisibile una  ricostruzione  della  competenza
provinciale in materia di esercizi pubblici siccome limitata ai  soli
aspetti relativi alla «regolarita' commerciale» degli esercizi, quali
la irregolarita'  dei  servizi  igienici  o  la  pericolosita'  degli
impianti, come si ricava dalla pronuncia del  Consiglio  di  Stato n.
625/1997 richiamata  nelle  premesse  del  decreto  del  Questore  di
Bolzano   del   25   settembre   2008:   d'altronde,   una   siffatta
interpretazione  restrittiva  non  solo  appare   ingiustificata   in
relazione alla materia degli esercizi pubblici, ma  e'  insostenibile
anche per tutte le altre materie pure elencate dall'art. 20, comma 1,
dello Statuto come di competenza  provinciale  (per  es.,  malati  di
mente, intossicati e mendicanti). 
    Al  contrario,  appare  evidente  come  la  normativa  statutaria
individui chiaramente il presidente della provincia  quale  autorita'
ordinaria di pubblica sicurezza, nel medesimo senso  che  il  termine
assume ed ha tradizionalmente assunto per le autorita'  statali,  per
tutte le materie di competenza  provinciale  elencate  nell'art.  20,
comma 1, d.P.R. n. 672/1970. 
    2. - Il  quadro  statutario  cosi'  delineato  appare  pienamente
confermato anche dalla legislazione  intervenuta  successivamente,  e
dalla normativa di attuazione in particolare. In specie, il d.P.R. 1°
novembre 1973, n. 686, recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la  Regione  Trentino-Alto  Adige  concernente  esercizi
pubblici  e  spettacoli  pubblici»,  ribadisce  all'art.  1  che  «le
Province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie  degli
spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le  attribuzioni  degli
organi centrali e periferici  dello  Stato  ai  sensi  e  nei  limiti
dell'art. 9,  numeri  6)  e  7),  e  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»,  ed  all'art.  3
specifica che «nelle materie di cui all'art. 20, primo  comma,  dello
statuto, i provvedimenti che  le  leggi  attribuiscono  all'autorita'
provinciale di pubblica  sicurezza,  sono  adottati  nell'ambito  del
rispettivo  territorio  provinciale,  dal  presidente  della   giunta
provinciale» e solo  successivamente  comunicati  al  questore  della
provincia. Ai questori residuano esclusivamente le attribuzioni  «per
tutte le materie non di competenza delle due province  e  diverse  da
quelle indicate nel primo comma dell'art. 20  del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670»: cosi' dispone espressamente l'art. 4, lett.  b)  delle
norme di attuazione dello statuto in materia di esercizi pubblici. 
    Il  Presidente  della  Provincia  di  Bolzano  e'  quindi   anche
Autorita'  di  Pubblica  Sicurezza,  cui   compete   l'adozione   dei
provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi  della  vita
civile. 
    Anche le norme di attuazione, dunque, confermano  pienamente  che
nel territorio  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  il  riparto  di
competenze tra presidenti delle province e questori  quali  autorita'
di pubblica sicurezza  opera  per  materia,  e  non  in  relazione  a
presunte differenze tra gli interessi  perseguiti  con  i  rispettivi
provvedimenti o a presunti «tipi» di provvedimento. 
    3. - Coerentemente con il trasferimento  alle  province  autonome
della potesta' legislativa ed amministrativa in materia di spettacoli
pubblici per quanto  attiene  alla  pubblica  sicurezza  ed  esercizi
pubblici, quindi, e' stata sancita in capo ai  rispettivi  presidenti
ogni potesta'  ordinariamente  spettante  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza nelle predette materie. 
    L'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma il sopradescritto
riparto di competenze Stato-Provincia, disponendo che, «in aggiunta a
quanto  previsto  dal  primo  comma  dell'art.  3  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.  686,  i  presidenti
delle giunte provinciali esercitano, ai  sensi  dell'art.  20,  primo
comma,  dello  statuto,  le  funzioni  spettanti  alle  autorita'  di
pubblica sicurezza,  previste  dalle  leggi  vigenti,  in  ordine  ai
provvedimenti di cui all'art. 19 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra  le  materie  di
competenza provinciale di cui al comma 1 [quindi, tra  le  altre,  la
materia degli esercizi pubblici latamente intesa nei termini  di  cui
agli artt. 9 e 20 dello statuto di autonomia]»: una  volta  che,  per
espressa previsione statutaria, le  materie  assegnate  alle  regioni
ordinarie dall'art. 19, d.P.R. n. 616/1977, vengono ricondotte  nella
sfera  di  competenza  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano,   il
presidente della giunta esercita nell'ambito delle medesime anche  le
funzioni di pubblica sicurezza proprie dell'autorita' di Polizia. 
    Non trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo
del conflitto di attribuzione individuato  da  codesta  ecc.ma  Corte
nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella
di «polizia  amministrativa  locale»,  che  ha  condotto,  in  alcuni
giudizi  concernenti  le   regioni   ordinarie,   ad   affermare   la
legittimita'  di  interventi  statali  in   materie   di   competenza
regionale, poiche' volti a salvaguardare l'ordine pubblico;  criterio
che puo' essere applicato solo ove sia possibile individuare - e  non
e' il caso della Provincia di  Bolzano,  quanto  meno  nella  materia
degli esercizi pubblici - una netta  separazione  tra  i  compiti  di
polizia  amministrativa  locale  e  gli  interventi  a  tutela  della
pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, ex  art.  117,
secondo comma, lettera h), Cost., in senso  restrittivo,  come  volti
alla prevenzione dei reati o  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico
(Corte cost. nn. 407/2002; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005). 
    Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'autorita'  statale
di pubblica sicurezza  non  hanno  comunque  rilevanza  esterna  alla
materia degli  «esercizi  pubblici»  ed  alle  connesse  attribuzioni
provinciali di cui all'art. 20 dello Statuto - non attenendo in  modo
diretto all'ordine pubblico strettamente inteso -,  bensi'  rientrano
nell'ampia competenza provinciale delimitata non solo dagli artt.  9,
nn. 6) e 7), e 16 dello statuto  di  autonomia,  ma  anche  dal  gia'
citato art. 20 del medesimo Statuto, a norma del quale il  presidente
della provincia esercita le attribuzioni spettanti  all'autorita'  di
pubblica sicurezza previste  dalle  leggi  vigenti  in  materia,  tra
l'altro, di esercizi pubblici,  avvalendosi  anche  degli  organi  di
polizia statale, oltre che della polizia locale. 
    4. - Con successiva legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988,
peraltro, e' stato ulteriormente chiarito (art. 11) che «nei pubblici
esercizi possono essere tenuti e praticati i giuochi non vietati  con
decreto   del   presidente   della   giunta   provinciale».   Analoga
disposizione e' enunciata dalla l.p. n. 13 del 13  maggio  1992,  che
all'art. 9, comma 1, lett.  d),  ha  ribadito  ancora  una  volta  la
competenza  del   presidente   della   provincia   in   merito   alla
individuazione dei giochi vietati. 
    Tali  competenze  sono  state  effettivamente  esercitate   nella
Provincia autonoma  di  Bolzano,  con  il  decreto  presidenziale  n.
148/1.4 del 28 giugno 2004 (all. 4), e prima ancora con i decreti  n.
23/1.4 del 13 febbraio 2003 (all. 5), n. 11/1.4 del 21  gennaio  2000
(all. 6), e n. 8/I/13 del 17 marzo 1989 (all. 7). 
    Preme sottolineare che tutti questi decreti sono  sempre  rimasti
incontestati, cosi'  come  non  e'  rintracciabile  alcuna  pronuncia
giurisdizionale  che  abbia  mai  messo  in  dubbio  la  legittimita'
costituzionale della normativa provinciale sopra richiamata. 
    Ancora, si noti che l'art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n.  266,  nel
delineare  i  rapporti  tra  legislazione  statale  da  un   lato   e
legislazione  regionale  e  provinciale  dall'altro,   ha   stabilito
chiaramente che le  leggi  provinciali  debbano  essere  adeguate  ai
principi e alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli  4
e 5 dello Statuto di autonomia recati da atto legislativo dello Stato
entro 6  mesi  dalla  pubblicazione  di  quest'ultimo;  in  mancanza,
decorso il  predetto  termine,  le  leggi  provinciali  non  adeguate
possono essere impugnate  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro
novanta giorni. 
    Ebbene,  benche'  l'art.  110,  comma  1,  T.U.L.S.   sia   stato
modificato con legge n. 266/2005, nel senso di attribuire al questore
la competenza in ordine all'approvazione  della  tabella  dei  giochi
vietati,  le  norme  di  legge  provinciale  confliggenti  con   tale
principio non sono state impugnate dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri dinanzi a codesta ecc.ma Corte  nei  termini  e  secondo  le
modalita' di cui all'art. 2, d.lgs. n. 266/1992 sopra richiamato. Con
la  conseguenza  che  debbono  ritenersi  pienamente   legittime   ed
applicabili  e  ormai  non  piu'  contestabili  le  norme  di   legge
provinciale sopra citate  che  individuano  quale  organo  competente
all'approvazione della tabella dei giochi proibiti da  esporre  negli
esercizi pubblici il Presidente della Provincia di Bolzano  in  luogo
del questore. 
    Del resto, l'art. 4, d.lgs. n.  266/1992,  e'  assai  chiaro  nel
precludere alla legge dello Stato la possibilita'  di  attribuire  ad
organi statali, nelle materie di competenza delle province  autonome,
funzioni amministrative, comprese quelle  di  vigilanza,  di  polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse ed ulteriori rispetto a quelle gia' riconosciute  allo  Stato
dallo Statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Ne
deriva che l'art. 110, comma 1, T.U.L.S., come introdotto dalla legge
n. 266/2005, non puo'  avere  l'effetto  di  ampliare  le  competenze
riconosciute ai questori  nelle  materie  di  cui  all'art.  9  dello
statuto di autonomia, sottraendo contestualmente poteri al presidente
della provincia in contrasto con le inequivoche previsioni contenute,
oltre che nello  statuto,  nelle  relative  norme  di  attuazione  in
materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici contenute nelle
l.p. n. 58/1988 e n. 13/1992. 
    Di qui la palese erosione di competenze pacificamente provinciali
effettuata con il decreto del Questore della Provincia di Bolzano  da
cui scaturisce il presente giudizio: con esso il Questore di  Bolzano
pretende di esercitare poteri pacificamente  demandati  da  norme  di
rango costituzionale, prima ancora che ordinarie, a diversa autorita'
(Presidente della Provincia autonoma). 
    5. - Benche' la recente riforma del Titolo V  della  Costituzione
(legge cost. n. 3/2001) abbia riservato allo Stato [art.  117,  comma
2, lett. h)]  le  funzioni  in  materia  di  ordine  pubblico  ed  il
controllo sul gioco d'azzardo sia per  certi  versi  riconducibile  a
tale ambito materiale, vale tuttavia il principio, sancito  dall'art.
10, legge cost. n. 3/2001, secondo  cui  le  disposizioni  de  quibus
trovano applicazione nelle Province autonome di Trento e Bolzano  nei
soli limiti in cui prevedano forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle  gia'  attribuite,   con   la   conseguenza   che   la   norma
costituzionale sopra citata non e' invocabile a sostegno  della  tesi
della  competenza  questorile  all'adozione  di  provvedimenti  della
natura di quello oggetto del presente  giudizio,  laddove  questo  si
ponga - come effettivamente si pone -  in  palese  contrasto  con  lo
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e con le  relative
norme di attuazione. 
    E' infatti pacifico che ogni attribuzione spettante all'autorita'
di pubblica sicurezza in  materia  di  esercizi  pubblici  e',  nella
Provincia di Bolzano, legittimamente esercitata dal presidente  della
provincia, nella sua veste di ufficiale del Governo  centrale  (cfr.,
in tal senso, Corte cost., sent. n. 211/1998). 
    Richiamando ancora principi enunciati da codesta ecc.ma Corte con
riferimento alle attribuzioni delle regioni ordinarie  e  degli  enti
locali, applicabili a fortiori alla ricorrente, si deve ritenere che,
benche' sia «rimasto integro il  potere  generale  di  prevenzione  e
repressione dei reati, [...] si e' venuta ridimensionando quella  sua
proiezione provvedimentale, che si esprimeva in  misure  direttamente
incidenti  sull'attivita'  economica,  per  dar  luogo  ad  un  nuovo
equilibrio di poteri tra Stato ed autonomie, che  vede  riservata  al
primo 1'adozione di misure ablatorie, preventive e repressive,  sulla
base peraltro di  procedimenti  interamente  giurisdizionalizzati  in
ossequio ad un'accezione piu' rigorosa del principio dello  Stato  di
diritto, nei  soli  casi  in  cui  l'attivita'  economica  sia  cosi'
strettamente connessa con la criminalita' organizzata da esserne essa
medesima espressione» (Corte cost., n. 290/2001). In ogni altro caso,
«quando venga in considerazione l'attivita' di  privati  a  contenuto
economico, nelle svariate forme  giuridiche  nelle  quali  essa  puo'
manifestarsi, la scelta di larga  massima  compiuta  dal  legislatore
[...] e' stata quella di rimettere ogni valutazione agli  organi  che
sono espressione diretta  o  indiretta  della  comunita',  sulla  non
irragionevole premessa che siano in primo luogo questi, per  la  loro
maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne  a  cuore
lo   sviluppo   economico,   in   applicazione   del   principio   di
sussidiarieta» (Corte cost., n. 190/2001). 
    In conclusione, e' indubbio che l'adozione da parte del  questore
della tabella contenente l'elenco dei giochi vietati e la  disciplina
dell'installazione  e  dell'uso  degli  apparecchi  da  gioco   abbia
concretato  un'evidente  ed  illegittima  lesione  delle  prerogative
provinciali. Detto decreto merita  dunque  di  essere  censurato,  in
quanto espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce
all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare la
materia degli «spettacoli pubblici per quanto attiene alla sicurezza»
e degli «esercizi pubblici» come ampiamente delimitata dagli artt. 9,
nn. 6) e 7), 16 e 20 dello Statuto - oltre che dalle richiamate norme
di attuazione - senza involgere quegli  interessi  ulteriori  che  e'
compito dello Stato curare attraverso  la  preservazione  dell'ordine
pubblico. 
    6. - Infine, merita di essere sottolineato che nella Provincia di
Trento e' stata recentemente approvata, con decreto del Presidente n.
9 dell'11 febbraio 2008 (all. 8), la tabella dei giochi  proibiti,  i
cui contenuti e la cui forma sono stati espressamente condivisi dalla
questura locale (cfr. nota  prot.  0318/P.A.S./H-3/Mass./2007  del  4
dicembre 2007, 
    all. 9), che ha quindi approvato la tabella medesima  (cfr.  nota
prot. 0055/P.A.S./H-3/Mass./2008 del 1° febbraio 2008, all. 10). 
    In altre parole, la Questura di Trento non solo non ha  messo  in
dubbio la competenza provinciale in  materia  di  individuazione  dei
giochi vietati ne' ha imposto una  propria  tabella,  ma  ha  persino
rilasciato un esplicito nulla osta alla sua  adozione  da  parte  del
presidente della  provincia.  Cio',  peraltro,  in  conformita'  alle
previsioni della legge provinciale 14 luglio 2000,  n.  9  (art.  13,
comma 3) e del relativo Regolamento di esecuzione del 14 luglio 2001,
che - analogamente alle norme in vigore nella Provincia di Bolzano  -
rimettono al presidente della provincia la competenza in  materia  di
approvazione  della  tabella  dei  giochi  vietati   negli   esercizi
pubblici, con decreto da adottarsi «sentita la questura». 
    Vero  e'  che  prima  di  tale  intervento  la  spettanza   della
competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti 
    ex artt. 100 e 1l0  T.U.L.S.  (quindi  anche  in  relazione  alla
stesura e vidimazione della tabella dei  giochi  proibiti)  e'  stata
oggetto di un conflitto di  attribuzioni  anche  nella  Provincia  di
Trento; tuttavia, la  relativa  pronuncia  di  codesta  ecc.ma  Corte
(sent.  n.  27/1999),  avendo  dichiarato  inammissibile  il  ricorso
proposto  dalla  Provincia  di  Trento  e  non  avendo  quindi  preso
posizione sul merito della questione, non puo' essere ragionevolmente
invocata  a  fondamento  della  pretesa  competenza  in  materia  del
questore. 
    Ne' risulta che siano mai state impugnate dal Governo  dinanzi  a
codesta ecc.ma Corte le norme  di  legge  provinciale  citate,  nella
parte in cui -  al  pari  delle  norme  della  Provincia  di  Bolzano
-demandano i compiti de quibus al presidente della provincia, con  la
conseguenza   che   tali   norme   devono    pertanto    considerarsi
legittimamente in vigore, come pienamente vigenti  devono  intendersi
le norme di legge approvate dalla Provincia di Bolzano  e  richiamate
in epigrafe, con le quali si pone in evidente  conflitto  il  decreto
del Questore di Bolzano del 25 settembre 2008. 
    7. - Risulta,  pertanto,  indubbio  che  con  il  qui  contestato
decreto  del  25  settembre  2008  il  Questore  di  Bolzano  si  sia
indebitamente  sostituito  al  presidente  delle  provincia  autonoma
nell'esercizio delle sue competenze di cui agli artt. 9, nn. 6  e  7,
16 e 20 dello Statuto di autonomia, nonche' di cui all'art.  3  della
norma di attuazione d.P.R. n. 686/1973, dando luogo ad un'evidente ed
illegittima violazione delle prerogative provinciali.