Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in pesona del presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 29 ottobre 2008 rep. n. 22298 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, avv. Adolf Auckenthaler, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 3868 del 27 ottobre 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via di Ripetta n. 142; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri a seguito e per l'effetto del decreto del Questore della Provincia di Bolzano prot. n. H1/2008/Gab del 25 settembre 2008, recante «Tabella dei Giochi Proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano con nota prot. Mass. H1/2008/Gab. del 26 settembre 2008 (all. 3). Con nota del 26 settembre 2008, la Questura di Bolzano trasmetteva al presidente della provincia autonoma la Tabella contenente l'elenco dei giochi proibiti, unitamente al testo integrale del decreto del 25 settembre 2008 con cui la stessa era stata approvata, chiedendone l'esposizione, previa vidimazione da parte dell'autorita' competente al rilascio della licenza, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri pubblici esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ubicati nei singoli comuni. Con lo stesso provvedimento sono stati altresi' disciplinati l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici. Lo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670/1972, agli artt. 9, comma 1, nn. 6) e 7), e 16, ha devoluto alle province autonome la competenza legislativa concorrente in materia di «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza» ed «esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi», e la corrispondente potesta' amministrativa. Il successivo art. 20, comma 1, dello stesso statuto ha demandato ai presidenti delle province «le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di ... esercizi pubblici», consentendo loro di avvalersi ai fini dell'esercizio di tali attribuzioni anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale, e rimettendo ai questori solo le rimanenti attribuzioni «che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto». In attuazione delle citate disposizioni, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato, da un lato, la l.p. 14 dicembre 1988, n. 58, recante «Norme in materia di esercizi pubblici», che all'art. 11 statuisce chiaramente che «nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giuochi non vietati con decreto del presidente della giunta provinciale», e, dall'altro, la l.p. 13 maggio 1992, n. 13, recante «Norme in materia di pubblico spettacolo», che all'art. 9 analogamente dispone che «sono vietati ... l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del presidente della giunta provinciale, nonche' la partecipazione agli stessi». Dal combinato disposto delle norme suindicate emerge dunque inequivocabilmente che compete unicamente al Presidente della Provincia di Bolzano determinare quali giochi debbano essere vietati negli esercizi pubblici e di quali apparecchi da gioco siano vietati l'installazione ed il funzionamento. Il decreto del Questore della Provincia di Bolzano 25 settembre 2008 si richiama in premessa praticamente a tutte le disposizioni di cui alla normativa citata, per tentare di fondarvi un improbabile quadro normativo a supporto delle proprie prescrizioni. In realta' esso, operando una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e di attribuzioni gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma attribuite al presidente della provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente violativo delle prerogative costituzionali della ricorrente provincia autonoma, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione degli artt. 9, comma 1, nn. 6 e 7, 16, 20 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonche' violazione degli artt. 6, 97 e 117 Cost. e dell'art. 10, legge Cost. n. 3/2001, degli artt. 11 e 59, l.p. 14 dicembre 1988, n. 58, e degli artt. 9 e 13, l.p. 13 maggio 1992, n. 13. 1. - Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo rilevante nella fattispecie. L'art. 110, comma 1, T.U.L.P.S., come sostituito dall'art. 1, comma 540, legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco debba essere esposta una tabella con l'elenco dei giochi proibiti nel pubblico interesse. Detta tabella, recita la norma citata, deve essere «predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza». Come gia' ricordato, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, oltre ad attribuire alle province (art. 9) potesta' legislativa in materia di polizia locale, spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza e pubblici esercizi, facendo salvi expressis verbis esclusivamente i requisiti stabiliti dal legislatore statale per il rilascio delle licenze, i poteri di mera vigilanza spettanti allo Stato a fini di pubblica sicurezza e la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio i provvedimenti adottati nella materia de qua, ha corrispondentemente devoluto alle province anche le relative potesta' amministrative (art. 16), riconoscendo in particolare ai presidenti delle province (art. 20) «le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori degli anni diciotto». Il terzo comma dello stesso art. 20 dello statuto precisa che «le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori». Ne deriva, evidentemente, che, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, ogni potere ordinariamente devoluto dalla legge statale ai questori relativamente agli esercizi pubblici e' stato trasferito e deve quindi essere esercitato dai presidenti delle province. In base allo statuto speciale (norma di rango costituzionale) ed alle relative norme di attuazione (rango di legge rinforzata - art. 10 St.), dunque, nella Provincia di Bolzano la linea di demarcazione non corre fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si taglia all'interno di quest'ultima, per separare alcune funzioni dalle altre. Nel contesto proprio delle disposizioni statutarie sopra citate, non appare dunque condivisibile una ricostruzione della competenza provinciale in materia di esercizi pubblici siccome limitata ai soli aspetti relativi alla «regolarita' commerciale» degli esercizi, quali la irregolarita' dei servizi igienici o la pericolosita' degli impianti, come si ricava dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 625/1997 richiamata nelle premesse del decreto del Questore di Bolzano del 25 settembre 2008: d'altronde, una siffatta interpretazione restrittiva non solo appare ingiustificata in relazione alla materia degli esercizi pubblici, ma e' insostenibile anche per tutte le altre materie pure elencate dall'art. 20, comma 1, dello Statuto come di competenza provinciale (per es., malati di mente, intossicati e mendicanti). Al contrario, appare evidente come la normativa statutaria individui chiaramente il presidente della provincia quale autorita' ordinaria di pubblica sicurezza, nel medesimo senso che il termine assume ed ha tradizionalmente assunto per le autorita' statali, per tutte le materie di competenza provinciale elencate nell'art. 20, comma 1, d.P.R. n. 672/1970. 2. - Il quadro statutario cosi' delineato appare pienamente confermato anche dalla legislazione intervenuta successivamente, e dalla normativa di attuazione in particolare. In specie, il d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici», ribadisce all'art. 1 che «le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'art. 9, numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», ed all'art. 3 specifica che «nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale» e solo successivamente comunicati al questore della provincia. Ai questori residuano esclusivamente le attribuzioni «per tutte le materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670»: cosi' dispone espressamente l'art. 4, lett. b) delle norme di attuazione dello statuto in materia di esercizi pubblici. Il Presidente della Provincia di Bolzano e' quindi anche Autorita' di Pubblica Sicurezza, cui compete l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. Anche le norme di attuazione, dunque, confermano pienamente che nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige il riparto di competenze tra presidenti delle province e questori quali autorita' di pubblica sicurezza opera per materia, e non in relazione a presunte differenze tra gli interessi perseguiti con i rispettivi provvedimenti o a presunti «tipi» di provvedimento. 3. - Coerentemente con il trasferimento alle province autonome della potesta' legislativa ed amministrativa in materia di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza ed esercizi pubblici, quindi, e' stata sancita in capo ai rispettivi presidenti ogni potesta' ordinariamente spettante all'autorita' di pubblica sicurezza nelle predette materie. L'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma il sopradescritto riparto di competenze Stato-Provincia, disponendo che, «in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la materia degli esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui agli artt. 9 e 20 dello statuto di autonomia]»: una volta che, per espressa previsione statutaria, le materie assegnate alle regioni ordinarie dall'art. 19, d.P.R. n. 616/1977, vengono ricondotte nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il presidente della giunta esercita nell'ambito delle medesime anche le funzioni di pubblica sicurezza proprie dell'autorita' di Polizia. Non trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo del conflitto di attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa locale», che ha condotto, in alcuni giudizi concernenti le regioni ordinarie, ad affermare la legittimita' di interventi statali in materie di competenza regionale, poiche' volti a salvaguardare l'ordine pubblico; criterio che puo' essere applicato solo ove sia possibile individuare - e non e' il caso della Provincia di Bolzano, quanto meno nella materia degli esercizi pubblici - una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in senso restrittivo, come volti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (Corte cost. nn. 407/2002; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005). Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'autorita' statale di pubblica sicurezza non hanno comunque rilevanza esterna alla materia degli «esercizi pubblici» ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello Statuto - non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso -, bensi' rientrano nell'ampia competenza provinciale delimitata non solo dagli artt. 9, nn. 6) e 7), e 16 dello statuto di autonomia, ma anche dal gia' citato art. 20 del medesimo Statuto, a norma del quale il presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, tra l'altro, di esercizi pubblici, avvalendosi anche degli organi di polizia statale, oltre che della polizia locale. 4. - Con successiva legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988, peraltro, e' stato ulteriormente chiarito (art. 11) che «nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giuochi non vietati con decreto del presidente della giunta provinciale». Analoga disposizione e' enunciata dalla l.p. n. 13 del 13 maggio 1992, che all'art. 9, comma 1, lett. d), ha ribadito ancora una volta la competenza del presidente della provincia in merito alla individuazione dei giochi vietati. Tali competenze sono state effettivamente esercitate nella Provincia autonoma di Bolzano, con il decreto presidenziale n. 148/1.4 del 28 giugno 2004 (all. 4), e prima ancora con i decreti n. 23/1.4 del 13 febbraio 2003 (all. 5), n. 11/1.4 del 21 gennaio 2000 (all. 6), e n. 8/I/13 del 17 marzo 1989 (all. 7). Preme sottolineare che tutti questi decreti sono sempre rimasti incontestati, cosi' come non e' rintracciabile alcuna pronuncia giurisdizionale che abbia mai messo in dubbio la legittimita' costituzionale della normativa provinciale sopra richiamata. Ancora, si noti che l'art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nel delineare i rapporti tra legislazione statale da un lato e legislazione regionale e provinciale dall'altro, ha stabilito chiaramente che le leggi provinciali debbano essere adeguate ai principi e alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia recati da atto legislativo dello Stato entro 6 mesi dalla pubblicazione di quest'ultimo; in mancanza, decorso il predetto termine, le leggi provinciali non adeguate possono essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale entro novanta giorni. Ebbene, benche' l'art. 110, comma 1, T.U.L.S. sia stato modificato con legge n. 266/2005, nel senso di attribuire al questore la competenza in ordine all'approvazione della tabella dei giochi vietati, le norme di legge provinciale confliggenti con tale principio non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi a codesta ecc.ma Corte nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 2, d.lgs. n. 266/1992 sopra richiamato. Con la conseguenza che debbono ritenersi pienamente legittime ed applicabili e ormai non piu' contestabili le norme di legge provinciale sopra citate che individuano quale organo competente all'approvazione della tabella dei giochi proibiti da esporre negli esercizi pubblici il Presidente della Provincia di Bolzano in luogo del questore. Del resto, l'art. 4, d.lgs. n. 266/1992, e' assai chiaro nel precludere alla legge dello Stato la possibilita' di attribuire ad organi statali, nelle materie di competenza delle province autonome, funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle gia' riconosciute allo Stato dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Ne deriva che l'art. 110, comma 1, T.U.L.S., come introdotto dalla legge n. 266/2005, non puo' avere l'effetto di ampliare le competenze riconosciute ai questori nelle materie di cui all'art. 9 dello statuto di autonomia, sottraendo contestualmente poteri al presidente della provincia in contrasto con le inequivoche previsioni contenute, oltre che nello statuto, nelle relative norme di attuazione in materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici contenute nelle l.p. n. 58/1988 e n. 13/1992. Di qui la palese erosione di competenze pacificamente provinciali effettuata con il decreto del Questore della Provincia di Bolzano da cui scaturisce il presente giudizio: con esso il Questore di Bolzano pretende di esercitare poteri pacificamente demandati da norme di rango costituzionale, prima ancora che ordinarie, a diversa autorita' (Presidente della Provincia autonoma). 5. - Benche' la recente riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001) abbia riservato allo Stato [art. 117, comma 2, lett. h)] le funzioni in materia di ordine pubblico ed il controllo sul gioco d'azzardo sia per certi versi riconducibile a tale ambito materiale, vale tuttavia il principio, sancito dall'art. 10, legge cost. n. 3/2001, secondo cui le disposizioni de quibus trovano applicazione nelle Province autonome di Trento e Bolzano nei soli limiti in cui prevedano forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite, con la conseguenza che la norma costituzionale sopra citata non e' invocabile a sostegno della tesi della competenza questorile all'adozione di provvedimenti della natura di quello oggetto del presente giudizio, laddove questo si ponga - come effettivamente si pone - in palese contrasto con lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione. E' infatti pacifico che ogni attribuzione spettante all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di esercizi pubblici e', nella Provincia di Bolzano, legittimamente esercitata dal presidente della provincia, nella sua veste di ufficiale del Governo centrale (cfr., in tal senso, Corte cost., sent. n. 211/1998). Richiamando ancora principi enunciati da codesta ecc.ma Corte con riferimento alle attribuzioni delle regioni ordinarie e degli enti locali, applicabili a fortiori alla ricorrente, si deve ritenere che, benche' sia «rimasto integro il potere generale di prevenzione e repressione dei reati, [...] si e' venuta ridimensionando quella sua proiezione provvedimentale, che si esprimeva in misure direttamente incidenti sull'attivita' economica, per dar luogo ad un nuovo equilibrio di poteri tra Stato ed autonomie, che vede riservata al primo 1'adozione di misure ablatorie, preventive e repressive, sulla base peraltro di procedimenti interamente giurisdizionalizzati in ossequio ad un'accezione piu' rigorosa del principio dello Stato di diritto, nei soli casi in cui l'attivita' economica sia cosi' strettamente connessa con la criminalita' organizzata da esserne essa medesima espressione» (Corte cost., n. 290/2001). In ogni altro caso, «quando venga in considerazione l'attivita' di privati a contenuto economico, nelle svariate forme giuridiche nelle quali essa puo' manifestarsi, la scelta di larga massima compiuta dal legislatore [...] e' stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono espressione diretta o indiretta della comunita', sulla non irragionevole premessa che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del principio di sussidiarieta» (Corte cost., n. 190/2001). In conclusione, e' indubbio che l'adozione da parte del questore della tabella contenente l'elenco dei giochi vietati e la disciplina dell'installazione e dell'uso degli apparecchi da gioco abbia concretato un'evidente ed illegittima lesione delle prerogative provinciali. Detto decreto merita dunque di essere censurato, in quanto espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare la materia degli «spettacoli pubblici per quanto attiene alla sicurezza» e degli «esercizi pubblici» come ampiamente delimitata dagli artt. 9, nn. 6) e 7), 16 e 20 dello Statuto - oltre che dalle richiamate norme di attuazione - senza involgere quegli interessi ulteriori che e' compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. 6. - Infine, merita di essere sottolineato che nella Provincia di Trento e' stata recentemente approvata, con decreto del Presidente n. 9 dell'11 febbraio 2008 (all. 8), la tabella dei giochi proibiti, i cui contenuti e la cui forma sono stati espressamente condivisi dalla questura locale (cfr. nota prot. 0318/P.A.S./H-3/Mass./2007 del 4 dicembre 2007, all. 9), che ha quindi approvato la tabella medesima (cfr. nota prot. 0055/P.A.S./H-3/Mass./2008 del 1° febbraio 2008, all. 10). In altre parole, la Questura di Trento non solo non ha messo in dubbio la competenza provinciale in materia di individuazione dei giochi vietati ne' ha imposto una propria tabella, ma ha persino rilasciato un esplicito nulla osta alla sua adozione da parte del presidente della provincia. Cio', peraltro, in conformita' alle previsioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 13, comma 3) e del relativo Regolamento di esecuzione del 14 luglio 2001, che - analogamente alle norme in vigore nella Provincia di Bolzano - rimettono al presidente della provincia la competenza in materia di approvazione della tabella dei giochi vietati negli esercizi pubblici, con decreto da adottarsi «sentita la questura». Vero e' che prima di tale intervento la spettanza della competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti ex artt. 100 e 1l0 T.U.L.S. (quindi anche in relazione alla stesura e vidimazione della tabella dei giochi proibiti) e' stata oggetto di un conflitto di attribuzioni anche nella Provincia di Trento; tuttavia, la relativa pronuncia di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 27/1999), avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Trento e non avendo quindi preso posizione sul merito della questione, non puo' essere ragionevolmente invocata a fondamento della pretesa competenza in materia del questore. Ne' risulta che siano mai state impugnate dal Governo dinanzi a codesta ecc.ma Corte le norme di legge provinciale citate, nella parte in cui - al pari delle norme della Provincia di Bolzano -demandano i compiti de quibus al presidente della provincia, con la conseguenza che tali norme devono pertanto considerarsi legittimamente in vigore, come pienamente vigenti devono intendersi le norme di legge approvate dalla Provincia di Bolzano e richiamate in epigrafe, con le quali si pone in evidente conflitto il decreto del Questore di Bolzano del 25 settembre 2008. 7. - Risulta, pertanto, indubbio che con il qui contestato decreto del 25 settembre 2008 il Questore di Bolzano si sia indebitamente sostituito al presidente delle provincia autonoma nell'esercizio delle sue competenze di cui agli artt. 9, nn. 6 e 7, 16 e 20 dello Statuto di autonomia, nonche' di cui all'art. 3 della norma di attuazione d.P.R. n. 686/1973, dando luogo ad un'evidente ed illegittima violazione delle prerogative provinciali.