Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  presidente  pro
tempore   rappresentato   e   difeso,    sia    congiuntamente    che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
avvocati  Michele  Arcadipane  e  Paolo  Chiapparrone,  elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in
Roma, via Marghera n. 36,  ed  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione della Giunta regionale  n.  268  del  29  ottobre  2008
(allegato 1), 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per  la  risoluzione  del  conflitto  di
attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo  Stato  anche  per
effetto della nota 24 settembre 2008, prot. n. 108357  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per  la  finanza  delle  pubbliche
amministrazioni Ufficio IX, avente ad oggetto: «Decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26 recante ''Attuazione della direttiva  2003/96/CE
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici e dell'elettricita''» (allegato 2). 
                              F a t t o 
    La nota ministeriale oggi oggetto d'impugnativa,  pervenuta  alla
Regione siciliana il 29 settembre 2008, conferma, condividendola,  la
nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008 del Ministero  dell'economia
e delle finanze, Direzione federalismo fiscale, rigettando le istanze
avanzate dalla Regione siciliana, Assessorato regionale del  bilancio
e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, con  note  prot.  n.
8298 del 29 giugno 2007, n. 12912 del 26 ottobre 2007, e n. 6991  del
21 maggio 2008, nonche' con  l'assessoriale  prot.  n.  9645  del  24
luglio 2008 (all. 3, 4, 5  e  6)  con  le  quali  si  rivendicava  la
spettanza  alla  Regione  siciliana  del  gettito   derivante   dalla
tassazione sul consumo di taluni prodotti energetici, al  fine  anche
di sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione
dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio
regionale del gettito relativo. 
    La nota ministeriale da ultimo citata (nota 13 agosto 2008, prot.
n.  14413-2008  -  Direzione  federalismo  fiscale)  e'  stata   gia'
impugnata dalla Regione  ricorrente  con  ricorso  notificato  il  20
ottobre 2008, depositato presso  la  cancelleria  di  codesta  ecc.ma
Corte il 28 ottobre successivo ed iscritto al Registro conflitti  tra
enti al n. 17/2008. 
    L'odierna impugnativa segue a quella or ora citata essenzialmente
a fini cautelativi, ribadendosi quanto gia' esposto,  evidenziato  ed
argomentato nel precedente ricorso e che, di seguito, si ripropone. 
    «In attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione  europea
27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE  -  che  ha  ristrutturato  il  quadro
comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti   energetici   e
dell'elettricita' - con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
(di recepimento nell'ordinamento  interno  della  predetta  direttiva
comunitaria), sono stati determinati  sostanziali  cambiamenti  nella
disciplina nazionale della tassazione indiretta  di  alcuni  prodotti
energetici (gas naturale e carbone, lignite, coke di carbone fossile)
modificandone le relative accise da imposte di produzione in  imposte
sul consumo. 
    Il  mancato   accoglimento   delle   richieste   formulate   lede
sicuramente le attribuzioni della  Regione  siciliana  e  l'autonomia
finanziaria della stessa, e viene censurato - in relazione anche alle
motivazioni addotte nella nota che da' origine al conflitto,  che  si
palesano inidonee a fondare il diniego opposto e conseguentemente  ad
escludere il relativo diritto della Regione - per le seguenti ragioni
di 
                            D i r i t t o 
    Violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano e delle
norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074. 
    Negandosi, invero indebitamente ed illegittimamente, la spettanza
alla Regione delle entrate tributarie considerate, si  determina  una
compressione delle risorse alla  stessa  attribuite  dalla  normativa
richiamata  che  costituisce,   nella   fattispecie,   parametro   di
costituzionalita'. 
    Va, infatti, rilevato che l'impianto statutario,  e  l'attuazione
che   alle   relative   disposizioni   e'   stata   data,   determina
l'attribuzione alla Regione siciliana di tutti i tributi erariali, in
qualsiasi modo denominati - e  con  le  sole  eccezioni  sancite  dal
secondo  comma  dell'art.  36  dello  Statuto,  nonche',   ai   sensi
dell'articolo 2 del d.P.R. 26  luglio  1965,  n.  1074,  delle  nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato  con  apposite  leggi
alla copertura di oneri diretti a  soddisfare  particolari  finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime - il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito
della stessa regione. 
    Cio', in generale, premesso, si'  evidenzia  che  le  pretese  di
spettanza avanzate dalla Regione siciliana, con le  richiamate  note,
in relazione alle sopraindicate imposte, hanno un preciso  fondamento
in forza delle invocate norme parametro. 
    Con l'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26  sono
state apportate  sostanziali  modifiche  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504 («Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative»)  e,  in  particolare,  sono  stati
integralmente sostituiti gli  articoli  21  (Prodotti  sottoposti  ad
accisa) e 26 (Disposizioni  particolari  per  il  gas  naturale)  del
medesimo testo unico. 
    Il nuovo assetto ditale tipo di imposte indirette,  relativamente
a taluni prodotti energetici, quali il carbone, la lignite e il  coke
di carbon fossile, nonche' il gas naturale, ha  spostato  il  momento
impositivo da quello della produzione a quello della fornitura e  del
relativo consumo. 
    L'art.  21,  comma  6,  infatti  prevede  la  sottoposizione  dei
prodotti di cui al comma 2, lettera h), (carbone, lignite e coke) «al
momento della fornitura» considerando «fornitura anche l'estrazione o
la produzione dei  prodotti  di  cui  al  comma  2,  lettera  h,)  da
impiegare per uso proprio». 
    L'art. 26, comma 1, prevede che «Il gas naturale (codici NC  2711
11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi  civili  e
per usi  industriali,  nonche'  all'autotrazione,  e'  sottoposto  ad
accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato  I,  al
momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al  momento  del
consumo per il gas naturale estratto per uso proprio». 
    In  proposito,  anche  l'Agenzia  delle   dogane,   nel   fornire
indicazioni applicative  a  seguito  delle  novelle  determinate  dal
d.l.vo n. 26 del 2007, nella circolare n. 17/D  del  28  maggio  2007
(all. 7) ha ritenuto di  dover  «sottolineare  l'individuazione,  per
molti  di  questi  prodotti,   del   peculiare   momento   generatore
dell'obbligazione tributaria nell'atto di cessione all'utente  finale
(gas naturale, energia elettrica) ...» (Paragrafo 2). 
    La medesima circolare, al paragrafo 8.1, specifica, con  riguardo
al «gas  naturale»,  che  «il  momento  generativo  dell'obbligazione
tributaria coincide con il momento della fornitura  del  prodotto  ai
consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas  naturale
estratto per uso proprio. 
    E' questa un'altra novita' nel settore,  in  quanto  per  il  gas
metano, il precedente quadro normativo identificava il momento  della
nascita  dell'obbligazione   tributaria   «nella   fabbricazione»   o
«nell'importazione''»; e, per il carbone lignite  e  coke  di  carbon
fossile,  al  paragrafo  9,  evidenzia   che   «Per   tali   prodotti
l'esclusione dal regime del deposito  fiscale,  e  quindi  anche  dai
vincoli comunitari di circolazione in regime sospensivo, e'  disposta
per il fatto che  momento  generatore  ed  esigibilita'  dell'imposta
coincidono con la  fornitura  del  prodotto  stesso  all'utilizzatore
finale». 
    Pertanto, in dipendenza delle predette modifiche legislative, non
e'  piu'  ammissibile  configurare  la  tassazione  dei  prodotti  in
questione quale imposta di produzione. 
    Il mutamento dell'imposizione indiretta in questione  da  imposta
sulla produzione ad imposta sul consumo  assume  particolare  rilievo
con  riguardo  al  particolare  impianto  finanziario  della  Regione
siciliana che, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto speciale  e  delle
correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R.
26 luglio 1965 n. 1074, attribuisce alla stessa la spettanza di tutte
le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  e  indirette,   comunque
denominate, riscosse nell'ambito del  suo  territorio,  ad  eccezione
delle entrate derivanti dalle imposte di  produzione,  dal  monopolio
dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a  carattere  nazionale  che
sono riservate allo Stato. 
    Nessun rilievo, in proposito, puo' assumere la circostanza che la
tabella «A» annessa al d.P.R. 26 luglio 1965,  n.  1074,  recante  le
norme di attuazione dello Statuto regionale in  materia  finanziaria,
annoveri tra le altre 1'«imposta erariale sul gas metano» (punto 11).
Tale imposta viene ricompresa, infatti,  perche'  rientrante  fra  le
«Imposte di produzione» previste come «Entrate  tributarie  riservate
allo Stato in base all'art. 36 secondo comma  dello  Statuto»  (cosi'
testualmente e' specificato nella Tabella in questione). 
    Pertanto, la presunta riserva allo  Stato  (argomento  utilizzato
dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota qui impugnata)
non e' stata mai prevista come assoluta (e se lo  fosse  risulterebbe
costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.  36,  secondo
comma, dello Statuto) ma per scopi esplicativi  e  di  chiarezza,  in
quanto, al momento  della  compilazione  delle  norme  di  attuazione
l'imposizione erariale sul gas metano era configurata  quale  imposta
di produzione. 
    Se, poi,  si  volessero  utilizzare  argomentazioni  estremamente
formali e letterali,  basterebbe  rilevare  che  cio'  che  e'  stato
rivendicato dalla regione (e denegato dallo Stato con la nota per cui
oggi e' causa)  non  e'  un'«imposta  erariale  sul  gas  metano»  ma
l'imposta sul «gas naturale». 
    Meno  comprensibili  risultano,  poi,   le   argomentazioni   del
Ministero utilizzate per  denegare  la  spettanza  delle  accise  sul
carbone, carbon coke e lignite. 
    La circostanza che, originariamente, le imposte su tali  prodotti
vennero destinate a specifiche esigenze di copertura di spesa di  per
se  e'  ininfluente  sol  che  si  consideri  che,  anche  a  seguito
dell'intervento di codesta ecc.ma Corte (sent.  288  del  2001),  con
l'art. 52, comma  6,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fu
determinata la  cessazione  delle  riserve  all'erario  statale  gia'
disposte ai sensi  del  primo  comma  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. 
    Ne' pregio puo' avere la constatazione che i tributi in questione
non erano stati istituiti all'epoca della compilazione delle norme di
attuazione statutarie in materia finanziaria. 
    Senza addentrarsi in altre considerazioni,  basta  qui  ricordare
che  codesta  Corte,  nel  ricostruire  l'assetto  finanziario  della
Regione siciliana, come delineato con gli  articoli  36  e  37  dello
Statuto e  come  concretamente  attuato  con  le  relative  norme  di
attuazione, ha constatato che «la fonte principale  di  finanziamento
della regione e' divenuto il  gettito,  regionalmente  riscosso,  dei
tributi istituiti e regolati  dalle  leggi  dello  Stato,  pienamente
applicabili anche nel territorio della regione siciliana»  (sent.  n.
11 del 1999); e che codesta Corte con la richiamata sentenza  n.  288
del 2001 e con altre consimili  ha  sostanzialmente  riconosciuto  la
spettanza alla regione di proventi derivanti da  imposte  sicuramente
istituite dopo l'emanazione delle norme di attuazione statutarie. 
    Infine, la motivazione del Dipartimento ministeriale che  afferma
1'«unicita' del concetto di accisa» per sostenere che la  distinzione
tra imposte di fabbricazione e imposte di consumo sarebbe  di  natura
«puramente  concettuale»  e  che  non  consentirebbe   di   sottrarre
all'erario statale il gettito della tassazione sul carbone,  coke  di
carbone   e   lignite,   e'   un'affermazione   solo   assertiva   ed
autoreferenziata. 
    Invero l'art. 1, comma 2, lett b), del d. 1.vo  n.  504/1995  da'
solo la definizione dell'«accisa»  -  «ai  fini  del  presente  testo
unico» - indicandola come «imposizione indiretta sulla  produzione  e
sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione
o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo». 
    L'art. 7, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 80, poi, sempre
«ai fini della presente legge» indica solo  quelle  «accise»  il  cui
sistema andava  riformato  mediante  la  delega  recata  dalla  legge
stessa. 
    Si tratta, comunque, di definizioni  antecedenti  al  recepimento
della richiamata Direttiva CE n. 2003/96/CE, operata con  il  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,  e  che  non  contrastano  con  i
sostanziali cambiamenti da tale decreto legislativo determinati nella
disciplina della tassazione indiretta (da imposte sulla fabbricazione
ad imposte sul consumo). 
    Invero,  cio'  che   accomuna   le   varie   imposizioni,   sulla
fabbricazione o sui consumi, sotto il termine di «accisa» e' solo  la
loro natura di imposizioni indirette che gravano sulla quantita'  dei
beni prodotti o  immessi  in  consumo  (esprimendosi  in  termini  di
aliquote rapportate all'unita' di misura) a differenza,  ad  esempio,
dell'IVA che incide sul loro valore. 
    Di  contro,  l'art.  2  del  d.P.R.  26  luglio  2965,  n.   1074
attribuisce alla regione la spettanza di «tutte le entrate tributarie
erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo   territorio,   dirette   o
indirette, comunque  denominate»  riservando  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 36 dello Statuto, solo le entrate derivanti «dalle  imposte
di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie
a carattere nazionale». 
    Il quadro statutario in materia finanziaria ha,  quindi,  operato
una ripartizione «dinamica» fra Stato e regione non basato su criteri
quantitativi ma sulla natura dei tributi, salvo che  per  le  imposte
(ed entrate) nuove istituite dallo  Stato  per  essere  espressamente
destinate a determinate spese. 
    Pertanto, indubbia risulta la spettanza all'erario  regionale,  a
termini degli articoli 36  e  37  dello  Statuto  siciliano  e  delle
relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965,  n.
1074,  del  gettito  dell'imposizione  derivante   dalla   tassazione
indiretta del gas  naturale,  carbone,  lignite  e  coke  di  carbone
fossile, a termini del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504  e
maturata nell'ambito del territorio della Regione».