P. Q. M. 
    Sospende il giudizio ai sensi dell'art. 23, secondo comma,  della
legge   n.   87/1953   e   ritenuta    rilevante    l'eccezione    di
costituzionalita' sollevata  da  parte  ricorrente  del  comma  1-bis
dell'art. 21 della legge 6 agosto 2008, n.  133,  con  cui  e'  stato
inserito l'art. 4-bis d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt.
3, 10, 117, primo comma e 24 della Costituzione; 
    Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del  giudizio
alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e
delle comunicazioni prescritte. 
        Milano, addi' 18 novembre 2008 
                        Il giudice: Peragallo