P. Q. M. Sospende il giudizio ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953 e ritenuta rilevante l'eccezione di costituzionalita' sollevata da parte ricorrente del comma 1-bis dell'art. 21 della legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui e' stato inserito l'art. 4-bis d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 3, 10, 117, primo comma e 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Milano, addi' 18 novembre 2008 Il giudice: Peragallo