P. Q. M. Visti ed applicati gli artt. 1, legge n. 1/1948, 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, 146 c.p. 678, 684 c.p.p. Dichiara rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, nei termini esposti in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 1) e n. 2), c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che il Giudice possa negare il differimento quando lo ritenga non adeguato alle finalita' previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e sussista il pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di altri delitti, la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di recidiva, e inoltre l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio per le esigenze tutelate dalla norma. Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, riservando la definizione del procedimento all'esito della decisione della Corte adita. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte alla condannata, al difensore, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia. Cosi' deciso in Venezia, in data 16 settembre 2008. Il Presidente: Tamburino Il giudice estensore: Vono