P. Q. M. 
    Visti ed applicati gli artt. 1, legge n.  1/1948,  23,  legge  11
marzo 1953 n. 87, 146 c.p. 678, 684 c.p.p. 
    Dichiara rilevante ai fini  del  giudizio  e  non  manifestamente
infondata, nei  termini  esposti  in  motivazione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n.  1)  e  n.
2), c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e  30  Cost.,
nella parte in cui  non  prevede  che  il  Giudice  possa  negare  il
differimento quando lo ritenga non adeguato alle  finalita'  previste
dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e sussista il  pericolo
di  eccezionale  rilevanza  di  commissione  di  altri  delitti,   la
detenzione domiciliare non sia idonea  a  prevenire  il  pericolo  di
recidiva, e inoltre l'espiazione  della  pena  possa  avvenire  senza
pregiudizio per le esigenze tutelate dalla norma. 
    Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  riservando  la  definizione   del
procedimento all'esito della decisione della Corte adita. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Manda  per  le  notifiche   e   comunicazioni   prescritte   alla
condannata, al difensore, al Procuratore  generale  della  Repubblica
presso la Corte d'appello di Venezia. 
        Cosi' deciso in Venezia, in data 16 settembre 2008. 
                      Il Presidente: Tamburino 
                                           Il giudice estensore: Vono