P. Q. M. 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale relativamente agli artt. 6, comma  6,  7,
comma 6 e 9, comma 6, l.r. Toscana n. 54/2000 ed al  pedissequo  art.
19 del regolamento del Comune di Pisa per contrasto con gli artt.  3,
117, commi 1 e 3 Cost. 
    Dispone  l'immediata  trasmissione  -previamente   eseguiti   gli
adempimenti di cancelleria di  cui  sotto -  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Dispone la sospensione del giudizio in corso. 
    Manda alla cancelleria affinche' notifichi la presente  ordinanza
al Presidente della Giunta regionale Toscana  nonche'  ai  Presidenti
delle due Camere  del  Parlamento  ed  al  Presidente  del  Consiglio
regionale Toscana. 
        Pisa, addi' 30 settembre 2008 
                          Il giudice: Tocci