P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativamente agli artt. 6, comma 6, 7, comma 6 e 9, comma 6, l.r. Toscana n. 54/2000 ed al pedissequo art. 19 del regolamento del Comune di Pisa per contrasto con gli artt. 3, 117, commi 1 e 3 Cost. Dispone l'immediata trasmissione -previamente eseguiti gli adempimenti di cancelleria di cui sotto - degli atti alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione del giudizio in corso. Manda alla cancelleria affinche' notifichi la presente ordinanza al Presidente della Giunta regionale Toscana nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio regionale Toscana. Pisa, addi' 30 settembre 2008 Il giudice: Tocci