P. Q. M. 
    Visti gli artt. 134 Cost., 26 e ss, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  e  23  e  ss,  legge  n.
87/1953,  solleva  conflitto  di  attribuzione  fra  questo   giudice
remittente e il Senato della Repubblica, per effetto  della  delibera
parlamentare adottata nella seduta del 26 novembre  2003.  Si  chiede
pertanto dichiararsi che non spetta alla Camera del Senato deliberare
che i fatti per i quali e' in corso davanti al Tribunale di Ancona il
giudizio  civile  promosso  nei  confronti  del  senatore  Cortelloni
Augusto concernono opinioni espresse  da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art.  68,  primo
comma, della Costituzione; conseguentemente  annullarsi  la  suddetta
deliberazione. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' della norma di cui all'art. 3, comma  8,  legge  n.
140/2003, per violazione degli arti. 3 e 24, e 101 Cost. 
    Ancona, 24 dicembre 2003 
                       Il giudice unico: Ruta 
Avvertenza 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 56/2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ยช  s.s.,
n. 5 del 2 febbraio 2005.