P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 26 e ss, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e 23 e ss, legge n. 87/1953, solleva conflitto di attribuzione fra questo giudice remittente e il Senato della Repubblica, per effetto della delibera parlamentare adottata nella seduta del 26 novembre 2003. Si chiede pertanto dichiararsi che non spetta alla Camera del Senato deliberare che i fatti per i quali e' in corso davanti al Tribunale di Ancona il giudizio civile promosso nei confronti del senatore Cortelloni Augusto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annullarsi la suddetta deliberazione. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma di cui all'art. 3, comma 8, legge n. 140/2003, per violazione degli arti. 3 e 24, e 101 Cost. Ancona, 24 dicembre 2003 Il giudice unico: Ruta Avvertenza L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 56/2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ยช s.s., n. 5 del 2 febbraio 2005.