P. Q. M. 
    Visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4 legge  regionale
Calabria 3 giugno 2005, n. 12 in relazione all'art. 97 Cost.; 
    Dichiara manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1 cit.  per  l'asserita  violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1 cit.  per  l'asserita  violazione
degli artt. 3 e 41 Cost.; 
    Sospende il giudizio; 
    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al Presidente  della  Giunta  regionale  della
Calabria ed al Presidente del Consiglio regionale della Calabria. 
        Catanzaro, addi' 30 settembre 2008 
                    Il giudice del lavoro: Galati