P. Q. M. Visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4 legge regionale Calabria 3 giugno 2005, n. 12 in relazione all'art. 97 Cost.; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 cit. per l'asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 cit. per l'asserita violazione degli artt. 3 e 41 Cost.; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente della Giunta regionale della Calabria ed al Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Catanzaro, addi' 30 settembre 2008 Il giudice del lavoro: Galati