Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di illegittimita' costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  194,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2008), nella parte in  cui  stabilisce  che  i  regolamenti  da  esso
previsti siano adottati  «sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano»; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 195, della legge n. 244 del  2007,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 117,  118  e  120  della  Costituzione  ed  al
principio di  leale  collaborazione,  dalla  Regione  Veneto  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 20 marzo 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola