Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di illegittimita' costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 195, della legge n. 244 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 marzo 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola