Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna; Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008; Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza r.o. n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o. n. 382 del 2008; Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 382 del 2008. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 maggio 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola Allegato: ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009 Ordinanza Rilevato che nel giudizio di legittimita' costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio reg. ord. n. 159 del 2008 sono intervenute l'Associazione Cecos Italia, le Associazioni Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonche' la S.LS.Me.R. s.r.l. - Societa' Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nessuna delle quali e' stata parte nel giudizio a quo; che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 323 del 2008 sono intervenuti l'Associazione Sos Infertilita' Onlus, l'Associazione Hera Onlus, nonche' C.M. e G.R., nessuno dei quali e' stato parte nel giudizio a quo; che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 382 del 2008 sono intervenute l'Associazione Hera Onlus, l'Associazione Sos Infertilita' Onlus, l'Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, l'Associazione Cecos Italia, nonche' le Associazioni Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nessuna delle quali e' stata parte nel giudizio a quo; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008, n. 414 del 2007, ordinanza pronunciata all'udienza del 26 febbraio 2008); che l'inammissibilita' dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che l'ammissibilita' di tale intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenza n. 220 del 2007; ordinanza n. 393 del 2008, cit., ordinanze pronunciate alle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007). Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Cecos Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonche' della S.I.S.Me.R. s.r.l. - Societa' Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 159 del 2008; gli interventi dell'Associazione Sos Infertilita' Onlus, dell'Associazione Hera Onlus nonche' di C.M. e G.R., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 323 del 2008; gli interventi dell'Associazione Hera Onlus, dell'Associazione Sos Infertilita' Onlus, dell'Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, dell'Associazione Cecos Italia, nonche' delle Associazioni Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 382 del 2008. Il Presidente: Amirante