Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  2,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), limitatamente alle parole  «ad  un  unico  e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  3,
della legge n. 40 del 2004 nella parte in  cui  non  prevede  che  il
trasferimento degli embrioni, da  realizzare  non  appena  possibile,
come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio
della salute della donna; 
    Dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n.  40
del 2004, sollevata, in riferimento  agli  artt.  3  e  32,  primo  e
secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario   di
Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008; 
    Dichiara   manifestamente   inammissibili   le    questioni    di
legittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge  n.
40 del 2004, sollevate, in  riferimento  agli  artt.  3  e  32  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con  ordinanza  r.o.
n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2,  3,  13  e  32  della
Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o.  n.  382  del
2008; 
    Dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 4, della legge n.
40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza  r.o.
n. 382 del 2008. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola 
                                                            Allegato: 
                        ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009 
                              Ordinanza 
    Rilevato  che  nel  giudizio   di   legittimita'   costituzionale
introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo  regionale  del
Lazio reg. ord. n. 159 del 2008 sono intervenute l'Associazione Cecos
Italia, le Associazioni Luca Coscioni  per  la  liberta'  di  ricerca
scientifica, Amica Cicogna Onlus,  Madre  Provetta  Onlus,  Cerco  un
bimbo,  L'altra  Cicogna  Onlus  e   www.unbambino.it,   nonche'   la
S.LS.Me.R.  s.r.l. -  Societa'  Italiana  Studi  di  Medicina   della
Riproduzione s.r.l., nessuna delle quali e' stata parte nel  giudizio
a quo; 
        che nel giudizio introdotto con ordinanza  del  Tribunale  di
Firenze reg. ord. n. 323 del 2008 sono intervenuti l'Associazione Sos
Infertilita' Onlus, l'Associazione Hera Onlus, nonche' C.M.  e  G.R.,
nessuno dei quali e' stato parte nel giudizio a quo; 
        che nel giudizio introdotto con ordinanza  del  Tribunale  di
Firenze reg. ord. n. 382 del  2008  sono  intervenute  l'Associazione
Hera Onlus, l'Associazione  Sos  Infertilita'  Onlus,  l'Associazione
Cittadinanzattiva Toscana Onlus, l'Associazione Cecos Italia, nonche'
le Associazioni Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica,
Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco  un  bimbo,  L'altra
Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nessuna delle quali e' stata  parte
nel giudizio a quo; 
        che,  per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  sono
ammessi  a  intervenire  nel  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale le sole  parti  del  giudizio  principale  e  i  terzi
portatori di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di  censura  (ex
plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008, n.  414
del 2007, ordinanza pronunciata all'udienza del 26 febbraio 2008); 
        che l'inammissibilita'  dell'intervento  non  viene  meno  in
forza della pendenza di un procedimento analogo a quello  principale,
posto che l'ammissibilita' di tale intervento contrasterebbe  con  il
carattere incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in
quanto l'accesso delle parti a detto  giudizio  avverrebbe  senza  la
previa verifica della rilevanza e della  non  manifesta  infondatezza
della questione da parte del giudice a quo (sentenza n. 220 del 2007;
ordinanza n. 393 del 2008, cit., ordinanze pronunciate  alle  udienze
del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara inammissibili  gli  interventi  dell'Associazione  Cecos
Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la liberta'  di  ricerca
scientifica, Amica Cicogna Onlus,  Madre  Provetta  Onlus,  Cerco  un
bimbo,  L'altra  Cicogna  Onlus  e  www.unbambino.it,  nonche'  della
S.I.S.Me.R.  s.r.l. -  Societa'  Italiana  Studi  di  Medicina  della
Riproduzione s.r.l., nel giudizio introdotto con ordinanza reg.  ord.
n. 159 del 2008; gli interventi  dell'Associazione  Sos  Infertilita'
Onlus, dell'Associazione Hera Onlus  nonche'  di  C.M.  e  G.R.,  nel
giudizio introdotto con ordinanza reg. ord.  n.  323  del  2008;  gli
interventi  dell'Associazione  Hera  Onlus,   dell'Associazione   Sos
Infertilita'  Onlus,  dell'Associazione   Cittadinanzattiva   Toscana
Onlus, dell'Associazione Cecos  Italia,  nonche'  delle  Associazioni
Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica,  Amica  Cicogna
Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L'altra Cicogna Onlus  e
www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord.  n.
382 del 2008. 
                       Il Presidente: Amirante