Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Grossi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009. Il cancelliere: Fruscella