Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  28,  primo
comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di  commercio
e riordinamento del trattamento pensionistico  integrativo  a  favore
degli agenti e rappresentanti  di  commercio),  nella  parte  in  cui
esclude la pignorabilita'  per  ogni  credito  dell'intero  ammontare
delle pensioni erogate dell'Ente  nazionale  di  assistenza  per  gli
agenti e rappresentanti del quinto della residua parte. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Grossi 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella