Per questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4-bis  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro  a  tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal  CEEP  e  dal  CES),  introdotto
dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale del medesimo art. 4-bis del d.lgs. n.  368  del  2001,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111,  117,  primo
comma, della Costituzione, dalle Corti di appello  di  Torino,  Bari,
Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dai Tribunali di Milano e  Teramo
con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del  d.lgs.  n.  368  del
2001, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 413  del
2008 e dal Tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del  2001,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102  e  104
della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 217  del
2008. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola